Sentenza 413/1994 (ECLI:IT:COST:1994:413)
Massima numero 21100
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
24/11/1994; Decisione del
24/11/1994
Deposito del 07/12/1994; Pubblicazione in G. U. 14/12/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 413/94. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - INDAGINI PRELIMINARI - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - EMISSIONE DELLO STESSO SENZA PREVIA COMUNICAZIONE DELLA DOMANDA DEL PUBBLICO MINISTERO ALLA PERSONA OFFESA CHE NE ABBIA FATTO RICHIESTA - NULLITA' DEL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE E PROPONIBILITA' DI RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE FORMULATA IN BASE A NON CONDIVISIBILE INTERPRETAZIONE DELLE NORME CENSURATE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 413/94. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - INDAGINI PRELIMINARI - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - EMISSIONE DELLO STESSO SENZA PREVIA COMUNICAZIONE DELLA DOMANDA DEL PUBBLICO MINISTERO ALLA PERSONA OFFESA CHE NE ABBIA FATTO RICHIESTA - NULLITA' DEL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE E PROPONIBILITA' DI RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE FORMULATA IN BASE A NON CONDIVISIBILE INTERPRETAZIONE DELLE NORME CENSURATE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
La tutela della persona offesa dal reato, particolarmente valorizzata nel sistema del nuovo codice proprio nello stadio delle indagini preliminari, e la esigenza, avvertita sia dal legislatore che dalla Corte costituzionale, di una disciplina dell'archiviazione come istituto unitario, a prescindere dalle diversita' delle cadenze procedimentali e della tipologia del provvedimento conclusivo, danno sicuro fondamento all'interpretazione dell'art. 156, primo e secondo comma, del d.lgs. n. 271 del 1989 - ora condivisa anche dalla Corte di cassazione - secondo cui la stessa previsione della facolta' di opposizione comporta che anche nel procedimento pretorile - come per il procedimento innanzi al tribunale - il pubblico ministero sia tenuto a dare avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che abbia dichiarato di volerne essere informata, ed inoltre che, qualora l'avviso sia stato omesso, la persona offesa sia abilitata a proporre ricorso per cassazione. Viene quindi meno la censura di violazione del diritto di difesa formulata, in base al contrario assunto, nei confronti delle su indicate disposizioni, dal giudice 'a quo'. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 156, primo e secondo comma, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271). - Nello stesso senso, riguardo al procedimento pretorile Cass., Sez. I, 13 aprile 1994, n. 1695, nonche', anche se solo in un punto incidentale della motivazione, S. n. 94/1992, e in precedenza, riguardo al procedimento innanzi al tribunale, S. n. 353/1991. Su altri rilevanti aspetti della problematica dell'archiviazione v. anche S. n. 409/1990. red.: S.P.
La tutela della persona offesa dal reato, particolarmente valorizzata nel sistema del nuovo codice proprio nello stadio delle indagini preliminari, e la esigenza, avvertita sia dal legislatore che dalla Corte costituzionale, di una disciplina dell'archiviazione come istituto unitario, a prescindere dalle diversita' delle cadenze procedimentali e della tipologia del provvedimento conclusivo, danno sicuro fondamento all'interpretazione dell'art. 156, primo e secondo comma, del d.lgs. n. 271 del 1989 - ora condivisa anche dalla Corte di cassazione - secondo cui la stessa previsione della facolta' di opposizione comporta che anche nel procedimento pretorile - come per il procedimento innanzi al tribunale - il pubblico ministero sia tenuto a dare avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che abbia dichiarato di volerne essere informata, ed inoltre che, qualora l'avviso sia stato omesso, la persona offesa sia abilitata a proporre ricorso per cassazione. Viene quindi meno la censura di violazione del diritto di difesa formulata, in base al contrario assunto, nei confronti delle su indicate disposizioni, dal giudice 'a quo'. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 156, primo e secondo comma, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271). - Nello stesso senso, riguardo al procedimento pretorile Cass., Sez. I, 13 aprile 1994, n. 1695, nonche', anche se solo in un punto incidentale della motivazione, S. n. 94/1992, e in precedenza, riguardo al procedimento innanzi al tribunale, S. n. 353/1991. Su altri rilevanti aspetti della problematica dell'archiviazione v. anche S. n. 409/1990. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte