Sentenza 414/1994 (ECLI:IT:COST:1994:414)
Massima numero 20944
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  24/11/1994;  Decisione del  24/11/1994
Deposito del 07/12/1994; Pubblicazione in G. U. 14/12/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 414/94. REATO IN GENERE - INTERESSE PRIVATO DEL CURATORE NEGLI ATTI DEL FALLIMENTO - PERDURANTE VIGENZA ANCHE DOPO L'ABROGAZIONE, CON LA LEGGE N. 86 DEL 1990, DI NORMA DEL CODICE PENALE GIA' PREVEDENTE IL REATO DI INTERESSE PRIVATO DEL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI DI UFFICIO - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IL CURATORE FALLIMENTARE ED ALTRI PUBBLICI UFFICIALI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - SEGNALATA ESIGENZA DI INTERVENTO DEL LEGISLATORE.

Testo
Contro quanto sostenuto dal giudice 'a quo', e' da escludere che la perdurante vigenza dell'art. 228 della legge fallimentare - che prevede come reato l'interesse privato del curatore negli atti del fallimento - dopo l'abrogazione, ad opera dell'art. 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86, dell'art. 324 del codice penale - gia' concernente, a sua volta, il delitto di interesse privato del pubblico ufficiale in atti di ufficio - dia luogo ad una ingiustificata disparita' di trattamento, fra il curatore fallimentare ed i soggetti nei cui confronti l'art. 324 cod. pen. sarebbe stato applicabile, lesiva del principio di eguaglianza. Gia' in origine, infatti, le fattispecie incriminatrici dell'interesse privato erano, nei due casi, rispettivamente autonome e diversificate nel segno di una maggiore severita' delle sanzioni comminate per la prima, e percio' non omogenee, e d'altra parte, con il sopravvenire della legge n. 86 del 1990, non si e' determinata una indiscriminata 'abolitio criminis' delle condotte del pubblico ufficiale gia' qualificabili come fatti di interesse privato in atti di ufficio, bensi' si e' verificata la riconduzione di quelle condotte a nuove fattispecie (artt. 323 e 326) del codice penale. Va peraltro richiamata l'attenzione del legislatore sull'esigenza di coordinamento dell'art. 228 della legge fallimentare con le suddette modifiche apportate alle norme del codice penale, in particolare per quel che concerne la riserva, operata dallo stesso art. 228, di applicazione dell'art. 323 cod. pen., ora sostituito con una fattispecie comprendente, 'mutatis mutandis', ipotesi corrispondenti a quelle incriminate dalla norma della legge fallimentare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 228 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - Sugli effetti delle modifiche operate, riguardo agli artt. 323 e 324 cod. pen., dagli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86, v. O. n. 6/1992. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte