Sentenza 415/1994 (ECLI:IT:COST:1994:415)
Massima numero 21122
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
24/11/1994; Decisione del
24/11/1994
Deposito del 07/12/1994; Pubblicazione in G. U. 14/12/1994
Titolo
SENT. 415/94 A. REGIONE SARDEGNA - CONTROLLI AMMINISTRATIVI - NUOVE NORME SUL CONTROLLO DEGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - COMITATI REGIONALI DI CONTROLLO - DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI - PREVISIONE DI NOMINA DI PARTE DI ESSI MEDIANTE PROCEDURA DI SORTEGGIO - LAMENTATA INOSSERVANZA DEI PRINCIPI POSTI IN MATERIA DALLA LEGGE STATALE, CHE RICHIEDONO, PER TUTTI I DETTI COMPONENTI, L'ELEZIONE A MAGGIORANZA QUALIFICATA - RICORSO DELLO STATO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER MANCATA CORRISPONDENZA TRA I MOTIVI DEL RINVIO GOVERNATIVO E I MOTIVI DEL RICORSO - REIEZIONE.
SENT. 415/94 A. REGIONE SARDEGNA - CONTROLLI AMMINISTRATIVI - NUOVE NORME SUL CONTROLLO DEGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - COMITATI REGIONALI DI CONTROLLO - DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI - PREVISIONE DI NOMINA DI PARTE DI ESSI MEDIANTE PROCEDURA DI SORTEGGIO - LAMENTATA INOSSERVANZA DEI PRINCIPI POSTI IN MATERIA DALLA LEGGE STATALE, CHE RICHIEDONO, PER TUTTI I DETTI COMPONENTI, L'ELEZIONE A MAGGIORANZA QUALIFICATA - RICORSO DELLO STATO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER MANCATA CORRISPONDENZA TRA I MOTIVI DEL RINVIO GOVERNATIVO E I MOTIVI DEL RICORSO - REIEZIONE.
Testo
Il principio della corrispondenza tra motivi del rinvio e motivi del ricorso deve intendersi rispettato, anche quando i primi siano formulati in modo sintetico e sommario, sempreche' la Regione sia stata messa in grado di rendersi conto della consistenza delle obiezioni rivoltele in sede di rinvio e queste ultime coincidano sostanzialmente con quelle svolte nel ricorso. (Sulla base di tali argomentazioni la Corte ha rigettato l'eccezione di inammissibilita' prospettata in ordine al ricorso dello Stato concernente l'art. 4, e, in quanto ad esso connessi, gli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge della regione Sardegna,riapprovata il 26 aprile 1994, impugnati per violazione dell'art. 46 dello statuto speciale, in relazione ai principi contenuti negli artt. 42 e 44, l. n. 142 del 1990). - Nello stesso senso, v., da ultimo, S. nn. 487/1991 e 261/1990. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Il principio della corrispondenza tra motivi del rinvio e motivi del ricorso deve intendersi rispettato, anche quando i primi siano formulati in modo sintetico e sommario, sempreche' la Regione sia stata messa in grado di rendersi conto della consistenza delle obiezioni rivoltele in sede di rinvio e queste ultime coincidano sostanzialmente con quelle svolte nel ricorso. (Sulla base di tali argomentazioni la Corte ha rigettato l'eccezione di inammissibilita' prospettata in ordine al ricorso dello Stato concernente l'art. 4, e, in quanto ad esso connessi, gli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge della regione Sardegna,riapprovata il 26 aprile 1994, impugnati per violazione dell'art. 46 dello statuto speciale, in relazione ai principi contenuti negli artt. 42 e 44, l. n. 142 del 1990). - Nello stesso senso, v., da ultimo, S. nn. 487/1991 e 261/1990. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 46
Altri parametri e norme interposte
legge 08/06/1990
n. 142
art. 42
legge 08/06/1990
n. 142
art. 44