Sentenza 415/1994 (ECLI:IT:COST:1994:415)
Massima numero 21125
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
24/11/1994; Decisione del
24/11/1994
Deposito del 07/12/1994; Pubblicazione in G. U. 14/12/1994
Titolo
SENT. 415/94 D. REGIONE SARDEGNA - CONTROLLI AMMINISTRATIVI - LEGGE REGIONALE - NUOVE NORME SUL CONTROLLO DEGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - COMITATI REGIONALI DI CONTROLLO - DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI - PREVISIONE DI NOMINA DI PARTE DEGLI STESSI CON PROCEDURA DI SORTEGGIO - LAMENTATA VIOLAZIONE, IN RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, DEI LIMITI DELLA POTESTA' DELLA REGIONE PER ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA LEGGE STATALE SULLE AUTONOMIE LOCALI, RICHIEDENTE PER TUTTI I DETTI COMPONENTI, L'ELEZIONE A MAGGIORANZA QUALIFICATA - ESCLUSIONE, NON POTENDOSI ASSUMERE TALE PRINCIPIO, IN QUANTO NON COSTITUENTE PRINCIPIO DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO DELLO STATO, A LIMITE DELLA COMPETENZA DELLA REGIONE IN MATERIA.
SENT. 415/94 D. REGIONE SARDEGNA - CONTROLLI AMMINISTRATIVI - LEGGE REGIONALE - NUOVE NORME SUL CONTROLLO DEGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - COMITATI REGIONALI DI CONTROLLO - DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI - PREVISIONE DI NOMINA DI PARTE DEGLI STESSI CON PROCEDURA DI SORTEGGIO - LAMENTATA VIOLAZIONE, IN RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, DEI LIMITI DELLA POTESTA' DELLA REGIONE PER ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA LEGGE STATALE SULLE AUTONOMIE LOCALI, RICHIEDENTE PER TUTTI I DETTI COMPONENTI, L'ELEZIONE A MAGGIORANZA QUALIFICATA - ESCLUSIONE, NON POTENDOSI ASSUMERE TALE PRINCIPIO, IN QUANTO NON COSTITUENTE PRINCIPIO DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO DELLO STATO, A LIMITE DELLA COMPETENZA DELLA REGIONE IN MATERIA.
Testo
Gli artt. 42 e 44 della legge sulle autonomie locali n. 142 del 1990, disciplinando specificamente le modalita' di costituzione del comitato regionale di controllo, pongono un principio (elettivita' dei componenti di esso da parte del Consiglio regionale a maggioranza qualificata) certamente fondamentale con riguardo alla materia dei controlli, in quanto, incidendo sulla formazione dell'organo, si riflette sulla neutralita' della stessa funzione. Ma poiche' siffatto carattere, di principio fondamentale della legge statale, non si identifica con quello di principio generale dell'ordinamento giuridico dello Stato che ex art. 3 Statuto sardo - come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 1993 - solo puo' invocarsi come limite (oltre alle norme della Costituzione ecc.) alla potesta' legislativa esclusiva della quale e' ormai dotata la Regione Sardegna anche in materia di controllo di atti, e' da escludersi che l'impugnato art. 4 della legge regionale della Sardegna riapprovata il 26 aprile 1994, che, in ordine alla nomina di alcuni dei componenti dell'organo di controllo, non prevede la regola della elettivita' ma quella del sorteggio, violi i limiti della competenza regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 e, in quanto ad esso connessi, degli artt. 5, quarto comma, 6, quinto comma, 7 e 8, primo e secondo comma, della legge della regione Sardegna, riapprovata il 26 aprile 1994, impugnati per violazione dell'art. 46 del relativo statuto speciale, in relazione ai principi contenuti negli artt. 42 e 44, l. n. 142 del 1990). - V. massima B. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Gli artt. 42 e 44 della legge sulle autonomie locali n. 142 del 1990, disciplinando specificamente le modalita' di costituzione del comitato regionale di controllo, pongono un principio (elettivita' dei componenti di esso da parte del Consiglio regionale a maggioranza qualificata) certamente fondamentale con riguardo alla materia dei controlli, in quanto, incidendo sulla formazione dell'organo, si riflette sulla neutralita' della stessa funzione. Ma poiche' siffatto carattere, di principio fondamentale della legge statale, non si identifica con quello di principio generale dell'ordinamento giuridico dello Stato che ex art. 3 Statuto sardo - come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 1993 - solo puo' invocarsi come limite (oltre alle norme della Costituzione ecc.) alla potesta' legislativa esclusiva della quale e' ormai dotata la Regione Sardegna anche in materia di controllo di atti, e' da escludersi che l'impugnato art. 4 della legge regionale della Sardegna riapprovata il 26 aprile 1994, che, in ordine alla nomina di alcuni dei componenti dell'organo di controllo, non prevede la regola della elettivita' ma quella del sorteggio, violi i limiti della competenza regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 e, in quanto ad esso connessi, degli artt. 5, quarto comma, 6, quinto comma, 7 e 8, primo e secondo comma, della legge della regione Sardegna, riapprovata il 26 aprile 1994, impugnati per violazione dell'art. 46 del relativo statuto speciale, in relazione ai principi contenuti negli artt. 42 e 44, l. n. 142 del 1990). - V. massima B. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 46
legge costituzionale
art. 4
Altri parametri e norme interposte
legge 08/06/1990
n. 142
art. 42
legge 08/06/1990
n. 142
art. 44