Sentenza 416/1994 (ECLI:IT:COST:1994:416)
Massima numero 21021
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
24/11/1994; Decisione del
24/11/1994
Deposito del 07/12/1994; Pubblicazione in G. U. 14/12/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 416/94. AMBIENTE (TUTELA DELL') - PROGRAMMA TRIENNALE 1994-1996 - DELIBERAZIONE DEL C.I.P.E - ESCLUSIONE DELLE PROVINCE DI BOLZANO E TRENTO DALLA DISTRIBUZIONE DEI FONDI DESTINATI ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO - CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATI DALLA PROVINCE - LAMENTATA VIOLAZIONE, NEL RICORSO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA STESSA E, IN ENTRAMBI I RICORSI, DELLE COMPETENZE PROVINCIALI IN MATERIA URBANISTICA, TUTELA DEL PAESAGGIO, USI CIVICI, ECC. - SUCCESSIVA DELIBERA DEL C.I.P.E. IN CUI SI ATTRIBUISCONO ANCHE ALLE RICORRENTI LE RISORSE FINANZIARIE GIA' NEGATE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
SENT. 416/94. AMBIENTE (TUTELA DELL') - PROGRAMMA TRIENNALE 1994-1996 - DELIBERAZIONE DEL C.I.P.E - ESCLUSIONE DELLE PROVINCE DI BOLZANO E TRENTO DALLA DISTRIBUZIONE DEI FONDI DESTINATI ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO - CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATI DALLA PROVINCE - LAMENTATA VIOLAZIONE, NEL RICORSO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA STESSA E, IN ENTRAMBI I RICORSI, DELLE COMPETENZE PROVINCIALI IN MATERIA URBANISTICA, TUTELA DEL PAESAGGIO, USI CIVICI, ECC. - SUCCESSIVA DELIBERA DEL C.I.P.E. IN CUI SI ATTRIBUISCONO ANCHE ALLE RICORRENTI LE RISORSE FINANZIARIE GIA' NEGATE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
In ordine ai conflitti di attribuzione sollevati dalle Province di Bolzano e di Trento, in seguito alla deliberazione del C.I.P.E. del 21 dicembre 1993 (recante il programma triennale 1994-1996 per la tutela dell'ambiente) per la esclusione delle ricorrenti - a differenza di quanto previsto per le Regioni - nel punto 5.1.1. della delibera, in ritenuta ottemperanza all'art. 4, comma terzo, delle norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige emanate con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, dalla distribuzione dei finanziamenti statali destinati all'attuazione del piano, va dichiarata, come le stesse ricorrenti hanno richiesto, la cessazione della materia del contendere. Con una successiva delibera, in data 3 agosto 1994, infatti, il C.I.P.E., preso atto della sentenza n. 165 del 1994 con la quale la Corte costituzionale ha affermato che il citato art. 4, comma terzo, e' volto a garantire l'ente locale da possibili invasioni della sua competenza a mezzo di interventi di spesa, non certo a precludere il finanziamento di attivita' amministrative dell'ente stesso, ha dettato una specifica disciplina per l'attribuzione anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle risorse finanziarie gia' negate. E poiche' questa nuova disciplina e' destinata ad avere applicazione per tutto il periodo di vigenza del programma triennale e quindi anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore della deliberazione integrativa, le questioni sollevate dalle Province non hanno piu' ragion d'essere. - v. S. n. 165/1994, gia' citata nel testo. red.: S.P.
In ordine ai conflitti di attribuzione sollevati dalle Province di Bolzano e di Trento, in seguito alla deliberazione del C.I.P.E. del 21 dicembre 1993 (recante il programma triennale 1994-1996 per la tutela dell'ambiente) per la esclusione delle ricorrenti - a differenza di quanto previsto per le Regioni - nel punto 5.1.1. della delibera, in ritenuta ottemperanza all'art. 4, comma terzo, delle norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige emanate con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, dalla distribuzione dei finanziamenti statali destinati all'attuazione del piano, va dichiarata, come le stesse ricorrenti hanno richiesto, la cessazione della materia del contendere. Con una successiva delibera, in data 3 agosto 1994, infatti, il C.I.P.E., preso atto della sentenza n. 165 del 1994 con la quale la Corte costituzionale ha affermato che il citato art. 4, comma terzo, e' volto a garantire l'ente locale da possibili invasioni della sua competenza a mezzo di interventi di spesa, non certo a precludere il finanziamento di attivita' amministrative dell'ente stesso, ha dettato una specifica disciplina per l'attribuzione anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle risorse finanziarie gia' negate. E poiche' questa nuova disciplina e' destinata ad avere applicazione per tutto il periodo di vigenza del programma triennale e quindi anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore della deliberazione integrativa, le questioni sollevate dalle Province non hanno piu' ragion d'essere. - v. S. n. 165/1994, gia' citata nel testo. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
co. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 0
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
legge 30/11/1986
n. 386
art. 5
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 12
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 4