Sentenza 417/1994 (ECLI:IT:COST:1994:417)
Massima numero 21272
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
24/11/1994; Decisione del
24/11/1994
Deposito del 07/12/1994; Pubblicazione in G. U. 14/12/1994
Titolo
SENT. 417/94 B. PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - EDILIZIA COMUNQUE SOVVENZIONATA DA FINANZIAMENTI PUBBLICI - COMPETENZA TRASFERITA - LIMITI - RISERVA STATALE IN MATERIA DI ALLOGGI DI SERVIZIO - CONTENUTO E FONDAMENTO.
SENT. 417/94 B. PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - EDILIZIA COMUNQUE SOVVENZIONATA DA FINANZIAMENTI PUBBLICI - COMPETENZA TRASFERITA - LIMITI - RISERVA STATALE IN MATERIA DI ALLOGGI DI SERVIZIO - CONTENUTO E FONDAMENTO.
Testo
Nell'ambito del trasferimento alla Regione Trentino Alto-Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano delle attribuzioni in tema di edilizia comunque sovvenzionata da finanziamenti pubblici (artt. 8, n. 10, 16, primo comma, 68 e 107 Statuto speciale, 8, d.P.R. n. 115 del 1973 e 24, d.P.R. n. 381 del 1974) deve essere ribadito che rimane riservata allo Stato la competenza in materia di alloggi di servizio, fondandosi tale riserva nel principio di razionalita'. Infatti, mentre la destinazione propria dell'edilizia residenziale pubblica risiede esclusivamente in 'finalita' sociali', gli alloggi di servizio rispondono primariamente ad una finalita' organizzativa del buon andamento della p.a., che integra la materia stessa nel trattamento normativo del pubblico impiego e che, conseguentemente, comporta, in nome del principio di eguaglianza, la necessita' di una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale, cosicche' le competenze legislative regionali e provinciali incontrano in ogni caso precisi limiti costituzionali posti a presidio di imprescindibili esigenze unitarie riconoscibili su scala nazionale. E deve altresi' ribadirsi che in tale concetto di alloggio di servizio devono ritenersi ricompresi non solo gli alloggi di servizio c.d. in senso stretto, cioe' quelli assegnati, in concessione amministrativa 'intuitu ministerii', ma anche gli alloggi di servizio c.d. in senso ampio, la cui assegnazione sia comunque condizionata dalla prestazione di un determinato servizio presso gli uffici del luogo in cui si trova l'immobile. - Sulla competenza statale in materia di alloggi di servizio, v. S. n. 287/1985; inoltre, sui limiti alle competenze legislative provinciali in materia di edilizia comunque sovvenzionata, v. S. n. 217/1988. Sulle finalita' dell'edilizia residenziale pubblica, v. S. nn. 347/1993, 155/1988 e la stessa 217/1988. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Nell'ambito del trasferimento alla Regione Trentino Alto-Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano delle attribuzioni in tema di edilizia comunque sovvenzionata da finanziamenti pubblici (artt. 8, n. 10, 16, primo comma, 68 e 107 Statuto speciale, 8, d.P.R. n. 115 del 1973 e 24, d.P.R. n. 381 del 1974) deve essere ribadito che rimane riservata allo Stato la competenza in materia di alloggi di servizio, fondandosi tale riserva nel principio di razionalita'. Infatti, mentre la destinazione propria dell'edilizia residenziale pubblica risiede esclusivamente in 'finalita' sociali', gli alloggi di servizio rispondono primariamente ad una finalita' organizzativa del buon andamento della p.a., che integra la materia stessa nel trattamento normativo del pubblico impiego e che, conseguentemente, comporta, in nome del principio di eguaglianza, la necessita' di una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale, cosicche' le competenze legislative regionali e provinciali incontrano in ogni caso precisi limiti costituzionali posti a presidio di imprescindibili esigenze unitarie riconoscibili su scala nazionale. E deve altresi' ribadirsi che in tale concetto di alloggio di servizio devono ritenersi ricompresi non solo gli alloggi di servizio c.d. in senso stretto, cioe' quelli assegnati, in concessione amministrativa 'intuitu ministerii', ma anche gli alloggi di servizio c.d. in senso ampio, la cui assegnazione sia comunque condizionata dalla prestazione di un determinato servizio presso gli uffici del luogo in cui si trova l'immobile. - Sulla competenza statale in materia di alloggi di servizio, v. S. n. 287/1985; inoltre, sui limiti alle competenze legislative provinciali in materia di edilizia comunque sovvenzionata, v. S. n. 217/1988. Sulle finalita' dell'edilizia residenziale pubblica, v. S. nn. 347/1993, 155/1988 e la stessa 217/1988. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 68
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 20/01/1973
n. 115
art. 8
decreto del Presidente della Repubblica 22/03/1974
n. 381
art. 24