Sentenza 417/1994 (ECLI:IT:COST:1994:417)
Massima numero 21273
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  24/11/1994;  Decisione del  24/11/1994
Deposito del 07/12/1994; Pubblicazione in G. U. 14/12/1994
Massime associate alla pronuncia:  21271  21272  21274  21275  21276


Titolo
SENT. 417/94 C. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - ALIENAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - DISCIPLINA DI CUI ALLA L. N. 560 DEL 1993 - SALVEZZA DELLE COMPETENZE DELLE PROVINCE AUTONOME IN ORDINE ALL'ALIENAZIONE DI ALLOGGI DI SERVIZIO C.D. IN SENSO LATO UBICATI NEI RISPETTIVI TERRITORI - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE, IN RICORSI DELLE PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO, DELLE LORO POTESTA' IN MATERIA DI EDILIZIA COMUNQUE SOVVENZIONATA DA FINANZIAMENTI PUBBLICI - QUESTIONE FORMULATA SUL NON CONDIVISIBILE PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO CHE CON LA ESCLUSIONE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE, DISPOSTA DALL'ART. 1, COMMA 3, DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO IN SENSO STRETTO, LA RISERVA DI COMPETENZA STATALE PREVISTA AL RIGUARDO NEL REGIME ORDINARIO GIA' COMPRENSIVA ANCHE DI QUELLI IN SENSO LATO SAREBBE LIMITATA SOLO AI PRIMI - NON FONDATEZZA.

Testo
I caratteri di straordinarieta' ed eccezionalita' della legge n. 560 del 1993 che, come elemento di manovra economica diretta a ridurre il 'deficit' della finanza pubblica, regola in deroga al regime ordinario, la dismissione, mediante vendita a prezzi vicini a quelli di mercato, di una parte rilevante del patrimonio edilizio pubblico, costituita dagli alloggi di edilizia residenziale e dagli alloggi di servizio c.d. in senso lato, non consentono di ravvisare nell'esclusione dall'ambito normativo della legge - disposta dal comma 3 dell'art. 1 - degli alloggi di servizio in senso stretto - con una lettura a cui si oppone insuperabilmente la lettera dei commi precedenti -, una sorta di interpretazione autentica del concetto di alloggio di servizio, alla cui stregua dovrebbe poi essere ridefinita la riserva di competenza statale prevista dall'art. 8 del d.P.R. n. 115 del 1973 (attuativo dell'art. 68 dello Statuto speciale) in ordine al trasferimento alle province autonome degli edifici destinati ad alloggi economici e popolari di proprieta' dello Stato. Va quindi respinta la censura di incostituzionalita' mossa, in base a tale assunto, al citato art. 1, nella parte in cui, in ordine all'alienazione degli alloggi di servizio in senso lato situati nel loro territorio, non fa salve una potesta' e una competenza delle Province autonome. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 8, n. 10, 16, primo comma, 68 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, 8, d.P.R. n. 115 del 1973 e 24, d.P.R. n. 381 del 1974, dell'art. 1, commi secondo, terzo, quarto e sesto, l. 24 dicembre 1993, n. 560, restando assorbite le censure relative ai commi quarto e sesto stessa norma). - v. massima B. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 68

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 107

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  10/01/1973  n. 115  art. 8  

decreto del Presidente della Repubblica  22/03/1974  n. 381  art. 24