Sentenza 419/1994 (ECLI:IT:COST:1994:419)
Massima numero 21051
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
24/11/1994; Decisione del
24/11/1994
Deposito del 07/12/1994; Pubblicazione in G. U. 14/12/1994
Titolo
SENT. 419/94 A. MAFIA - PROVVEDIMENTI DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' MAFIOSA - "SOGGIORNO CAUTELARE" - ISTITUTO INTRODOTTO, IN ORIGINE CON CARATTERE TEMPORANEO, MA ORA IN VIA PERMANENTE, NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO - INQUADRAMENTO DI ESSO, CON PROPRIE PECULIARITA', NEL VIGENTE SISTEMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI.
SENT. 419/94 A. MAFIA - PROVVEDIMENTI DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' MAFIOSA - "SOGGIORNO CAUTELARE" - ISTITUTO INTRODOTTO, IN ORIGINE CON CARATTERE TEMPORANEO, MA ORA IN VIA PERMANENTE, NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO - INQUADRAMENTO DI ESSO, CON PROPRIE PECULIARITA', NEL VIGENTE SISTEMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI.
Testo
L'istituto del "soggiorno cautelare" previsto dall'art. 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 356) recante provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa, costituisce indubbiamente (al di la' dei dubbi che puo' suscitare il 'nomen iuris' adoperato) una vera e propria nuova misura di prevenzione, la quale viene ad aggiungersi, con presupposti e struttura procedimentale del tutto peculiari, al vigente sistema delle misure di prevenzione personali, che trova la sua regolamentazione essenziale nella legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, nonche' nelle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 22 maggio 1975, n. 152. Inoltre, a seguito dell'abrogazione - ex art. 1 della legge 24 luglio 1993, n. 256 - della norma che ne prevedeva una durata triennale, l'istituto ha perso l'originario carattere temporaneo ed eccezionale, entrando cosi' in via permanente a far parte dell'ordinamento giuridico. red.: S.P.
L'istituto del "soggiorno cautelare" previsto dall'art. 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 356) recante provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa, costituisce indubbiamente (al di la' dei dubbi che puo' suscitare il 'nomen iuris' adoperato) una vera e propria nuova misura di prevenzione, la quale viene ad aggiungersi, con presupposti e struttura procedimentale del tutto peculiari, al vigente sistema delle misure di prevenzione personali, che trova la sua regolamentazione essenziale nella legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, nonche' nelle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 22 maggio 1975, n. 152. Inoltre, a seguito dell'abrogazione - ex art. 1 della legge 24 luglio 1993, n. 256 - della norma che ne prevedeva una durata triennale, l'istituto ha perso l'originario carattere temporaneo ed eccezionale, entrando cosi' in via permanente a far parte dell'ordinamento giuridico. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte