Sentenza 419/1994 (ECLI:IT:COST:1994:419)
Massima numero 21052
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
24/11/1994; Decisione del
24/11/1994
Deposito del 07/12/1994; Pubblicazione in G. U. 14/12/1994
Titolo
SENT. 419/94 B. MAFIA - PROVVEDIMENTI DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' MAFIOSA - "SOGGIORNO CAUTELARE" - PRESCRIZIONI IN CUI SI CONCRETA - CONTENUTO AFFLITTIVO INTEGRANTE, AGLI EFFETTI DELL'ART. 13 COST., RESTRIZIONE DELLA LIBERTA' PERSONALE.
SENT. 419/94 B. MAFIA - PROVVEDIMENTI DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' MAFIOSA - "SOGGIORNO CAUTELARE" - PRESCRIZIONI IN CUI SI CONCRETA - CONTENUTO AFFLITTIVO INTEGRANTE, AGLI EFFETTI DELL'ART. 13 COST., RESTRIZIONE DELLA LIBERTA' PERSONALE.
Testo
Alla luce dei principi gia' elaborati dalla Corte, e che vanno pienamente ribaditi, secondo cui l'elemento qualificante della restrizione della liberta' personale deve individuarsi nella "degradazione giuridica" del soggetto, e per aversi degradazione giuridica occorre che il provvedimento provochi una menomazione o mortificazione della dignita' o del prestigio della persona, tale da poter essere equiparata a quell'assoggettamento all'altrui potere in cui si concreta la violazione dell''habeas corpus', non puo' negarsi che l'istituto del "soggiorno cautelare" previsto dall'art. 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 356) recante provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa, presenti, nel complesso delle sue prescrizioni (obbligo di soggiorno in una localita' determinata - peraltro normalmente, anche se non necessariamente, diversa da quella di residenza o di dimora abituale -; serie di prescrizioni che, in assenza di specifiche indicazioni, non possono che essere quelle tipiche delle ordinarie misure di prevenzione) un contenuto afflittivo tale da integrare senz'altro una menomazione della dignita' della persona, ricadendo quindi pienamente sotto la sfera precettiva dell'art. 13 Cost. - Sulla "degradazione giuridica" come elemento qualificante della restrizione della liberta' personale, v. S. n. 68/1964; riguardo alla diversa sfera di operativita' dei precetti costituzionali relativi alla liberta' di circolazione e soggiorno e alla liberta' personale, v. S. nn. 2/1956, 45/1960, e ancora 68/1964, nonche' O. n. 384/1987. red.: S.P.
Alla luce dei principi gia' elaborati dalla Corte, e che vanno pienamente ribaditi, secondo cui l'elemento qualificante della restrizione della liberta' personale deve individuarsi nella "degradazione giuridica" del soggetto, e per aversi degradazione giuridica occorre che il provvedimento provochi una menomazione o mortificazione della dignita' o del prestigio della persona, tale da poter essere equiparata a quell'assoggettamento all'altrui potere in cui si concreta la violazione dell''habeas corpus', non puo' negarsi che l'istituto del "soggiorno cautelare" previsto dall'art. 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 356) recante provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa, presenti, nel complesso delle sue prescrizioni (obbligo di soggiorno in una localita' determinata - peraltro normalmente, anche se non necessariamente, diversa da quella di residenza o di dimora abituale -; serie di prescrizioni che, in assenza di specifiche indicazioni, non possono che essere quelle tipiche delle ordinarie misure di prevenzione) un contenuto afflittivo tale da integrare senz'altro una menomazione della dignita' della persona, ricadendo quindi pienamente sotto la sfera precettiva dell'art. 13 Cost. - Sulla "degradazione giuridica" come elemento qualificante della restrizione della liberta' personale, v. S. n. 68/1964; riguardo alla diversa sfera di operativita' dei precetti costituzionali relativi alla liberta' di circolazione e soggiorno e alla liberta' personale, v. S. nn. 2/1956, 45/1960, e ancora 68/1964, nonche' O. n. 384/1987. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 16
Altri parametri e norme interposte