Sentenza 419/1994 (ECLI:IT:COST:1994:419)
Massima numero 21053
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
24/11/1994; Decisione del
24/11/1994
Deposito del 07/12/1994; Pubblicazione in G. U. 14/12/1994
Titolo
SENT. 419/94 C. MAFIA - PROVVEDIMENTI DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' MAFIOSA - "SOGGIORNO CAUTELARE" - PRESUPPOSTI APPLICATIVI - NORMATIVA ADOTTATA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' - POSSIBILE, E QUINDI DOVEROSA, INTERPRETAZIONE CONFORME A COSTITUZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 419/94 C. MAFIA - PROVVEDIMENTI DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' MAFIOSA - "SOGGIORNO CAUTELARE" - PRESUPPOSTI APPLICATIVI - NORMATIVA ADOTTATA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' - POSSIBILE, E QUINDI DOVEROSA, INTERPRETAZIONE CONFORME A COSTITUZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
L'art. 25-quater, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (conv. con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 356) la' dove delinea i presupposti applicativi della misura del "soggiorno cautelare" ivi previsto, pur potendo essere formulato piu' chiaramente, si presta tuttavia ad essere interpretato in modo aderente ai requisiti richiesti, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, dal rispetto del principio di legalita' sancito, anche per le misure di prevenzione, dagli artt. 13, secondo comma, e 25, terzo comma, Cost. L'omesso riferimento, nella norma, all'esigenza che il giudizio prognostico si fondi sulla sussistenza di elementi di fatto, in ossequio al principio del ripudio del mero sospetto, come presupposto per l'applicazione della misura, non impedisce che esso possa - e quindi debba - considerarsi implicito nella stessa. La formula adoperata, inoltre, soddisfa il requisito della tassativa indicazione dei reati che si intendono prevenire, mediante il rinvio a quelli, di particolare gravita', indicati nell'art. 275, terzo comma, cod. proc. pen., che, pur nella loro eterogeneita', trovano un elemento unificante nella previsione che i soggetti interessati si accingano a compierli "avvalendosi delle condizioni previste nell'art. 416-bis cod. pen.". Cio' e' sufficiente a far si' che la disposizione censurata sfugga alla richiesta pronuncia di incostituzionalita'. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 25-quater, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. in legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui definisce i presupposti per l'applicazione dell'istituto). - S. nn. 23/1964 e 177/1980. red.: S.P.
L'art. 25-quater, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (conv. con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 356) la' dove delinea i presupposti applicativi della misura del "soggiorno cautelare" ivi previsto, pur potendo essere formulato piu' chiaramente, si presta tuttavia ad essere interpretato in modo aderente ai requisiti richiesti, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, dal rispetto del principio di legalita' sancito, anche per le misure di prevenzione, dagli artt. 13, secondo comma, e 25, terzo comma, Cost. L'omesso riferimento, nella norma, all'esigenza che il giudizio prognostico si fondi sulla sussistenza di elementi di fatto, in ossequio al principio del ripudio del mero sospetto, come presupposto per l'applicazione della misura, non impedisce che esso possa - e quindi debba - considerarsi implicito nella stessa. La formula adoperata, inoltre, soddisfa il requisito della tassativa indicazione dei reati che si intendono prevenire, mediante il rinvio a quelli, di particolare gravita', indicati nell'art. 275, terzo comma, cod. proc. pen., che, pur nella loro eterogeneita', trovano un elemento unificante nella previsione che i soggetti interessati si accingano a compierli "avvalendosi delle condizioni previste nell'art. 416-bis cod. pen.". Cio' e' sufficiente a far si' che la disposizione censurata sfugga alla richiesta pronuncia di incostituzionalita'. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 25-quater, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. in legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui definisce i presupposti per l'applicazione dell'istituto). - S. nn. 23/1964 e 177/1980. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
co. 2
Costituzione
art. 25
co. 3
Altri parametri e norme interposte