Sentenza 419/1994 (ECLI:IT:COST:1994:419)
Massima numero 21054
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  24/11/1994;  Decisione del  24/11/1994
Deposito del 07/12/1994; Pubblicazione in G. U. 14/12/1994
Massime associate alla pronuncia:  21051  21052  21053


Titolo
SENT. 419/94 D. MAFIA - PROVVEDIMENTI DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' MAFIOSA - "SOGGIORNO CAUTELARE" - PROVVEDIMENTI DEFINITIVI DEL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA, CON INTERVENTO SOLO EVENTUALE, IN SEDE DI RIESAME, DEL TRIBUNALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO, INDEFETTIBILE ANCHE IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE, DELLA GARANZIA GIURISDIZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
In base ai principi elaborati nella giurisprudenza della Corte costituzionale riguardo alla indefettibilita', in ossequio agli artt. 13 e 24 Cost., in tutte le misure che incidono sulla liberta' personale e quindi anche nelle misure di prevenzione, dell'intervento del giudice, con le necessarie garanzie difensive, deve ritenersi non solo che il pubblico ministero (organo non giurisdizionale, ma pur sempre autorita' giudiziaria) possa - com'e' ovvio - assumere la veste di semplice soggetto proponente la misura (come e' del resto previsto nella rimanente normativa in materia), ma anche che deve altresi' ritenersi compatibile con i richiamati principi una disciplina che attribuisca ad esso il potere di disporre la misura medesima, purche' pero' con carattere di provvisorieta', e quindi esclusivamente nell'ambito di un procedimento che, entro brevi termini, conduca necessariamente all'adozione del provvedimento definitivo da parte di un giudice, con il rispetto delle garanzie della difesa. Percio' l'art. 25-quater, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (conv. con modif. in legge 7 agosto 1992, n. 356) secondo il quale il procuratore nazionale antimafia dispone, in via definitiva, la misura del "soggiorno cautelare" - che non rileva in contrario che sia di durata non superiore all'anno - va dichiarato illegittimo, per violazione dei su citati precetti costituzionali, nella parte in cui non prevede che il soggiorno cautelare possa essere ordinato, dallo stesso procuratore, con decreto motivato, soltanto in via provvisoria, con l'obbligo di chiedere contestualmente, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, l'adozione del provvedimento definitivo al tribunale, il quale decide, a pena di decadenza, nei termini e con le procedure ivi previste. La 'reductio ad legitimitatem' cosi' operata, escludendo una, non necessaria, caducazione pura e semplice della norma 'de qua', risponde all'esigenza di assicurare la perdurante operativita' dell'istituto, quale strumento di tutela di interessi di primario rilievo costituzionale. Alla decisione adottata consegue, peraltro, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 25-quater, quinto comma, stessa legge, che, presupponendo il carattere definitivo del provvedimento del procuratore nazionale antimafia, prevede che solo eventualmente, in sede di riesame, il tribunale possa intervenire nella procedura. - Riguardo al necessario rispetto, in materia, della "garanzia giurisdizionale", v. S. nn. 11/1956, 3/1974, 113/1975, 53/1968, 76/1970, 168/1972, 69/1975 e 177/1980. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte