Sentenza 420/1994 (ECLI:IT:COST:1994:420)
Massima numero 21321
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
05/12/1994; Decisione del
05/12/1994
Deposito del 07/12/1994; Pubblicazione in G. U. 14/12/1994
Titolo
SENT. 420/94 B. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE DA PARTE DI EMITTENTI PRIVATE - "DISCIPLINA-PONTE" RECATA DAL D.L. N. 323 DEL 1993 - LEGITTIMAZIONE DEI CONCESSIONARI GIA' ASSENTITI A PROSEGUIRE TRANSITORIAMENTE NELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PREESISTENTI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER MANCATA IMPUGNAZIONE DI NORME INTERFERENTI CON QUELLA INDUBBIATA - REIEZIONE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 420/94 B. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE DA PARTE DI EMITTENTI PRIVATE - "DISCIPLINA-PONTE" RECATA DAL D.L. N. 323 DEL 1993 - LEGITTIMAZIONE DEI CONCESSIONARI GIA' ASSENTITI A PROSEGUIRE TRANSITORIAMENTE NELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PREESISTENTI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER MANCATA IMPUGNAZIONE DI NORME INTERFERENTI CON QUELLA INDUBBIATA - REIEZIONE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Correttamente il giudice 'a quo' - intendendo censurare il regime provvisorio dell'emittenza televisiva privata in ambito nazionale - ha sollevato questione di costituzionalita' unicamente dell'art. 1, comma terzo, d.l. n. 323 del 1993, e non anche degli artt. 3, comma secondo, e 11, comma terzo, dello stesso d.l., essendo soltanto la prima disposizione direttamente rilevante nel giudizio sulla legittimita' degli atti amministrativi impugnati. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' dedotta dall'Avvocatura di Stato sull'assunto che le tre disposizioni sarebbero reciprocamente interferenti). red.: L.I. rev.: S.P.
Correttamente il giudice 'a quo' - intendendo censurare il regime provvisorio dell'emittenza televisiva privata in ambito nazionale - ha sollevato questione di costituzionalita' unicamente dell'art. 1, comma terzo, d.l. n. 323 del 1993, e non anche degli artt. 3, comma secondo, e 11, comma terzo, dello stesso d.l., essendo soltanto la prima disposizione direttamente rilevante nel giudizio sulla legittimita' degli atti amministrativi impugnati. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' dedotta dall'Avvocatura di Stato sull'assunto che le tre disposizioni sarebbero reciprocamente interferenti). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte