Sentenza 420/1994 (ECLI:IT:COST:1994:420)
Massima numero 21321
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  05/12/1994;  Decisione del  05/12/1994
Deposito del 07/12/1994; Pubblicazione in G. U. 14/12/1994
Massime associate alla pronuncia:  21244  21322  21323  21324  21325  21326  21327


Titolo
SENT. 420/94 B. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE DA PARTE DI EMITTENTI PRIVATE - "DISCIPLINA-PONTE" RECATA DAL D.L. N. 323 DEL 1993 - LEGITTIMAZIONE DEI CONCESSIONARI GIA' ASSENTITI A PROSEGUIRE TRANSITORIAMENTE NELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PREESISTENTI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER MANCATA IMPUGNAZIONE DI NORME INTERFERENTI CON QUELLA INDUBBIATA - REIEZIONE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Correttamente il giudice 'a quo' - intendendo censurare il regime provvisorio dell'emittenza televisiva privata in ambito nazionale - ha sollevato questione di costituzionalita' unicamente dell'art. 1, comma terzo, d.l. n. 323 del 1993, e non anche degli artt. 3, comma secondo, e 11, comma terzo, dello stesso d.l., essendo soltanto la prima disposizione direttamente rilevante nel giudizio sulla legittimita' degli atti amministrativi impugnati. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' dedotta dall'Avvocatura di Stato sull'assunto che le tre disposizioni sarebbero reciprocamente interferenti). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte