Sentenza 420/1994 (ECLI:IT:COST:1994:420)
Massima numero 21322
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
05/12/1994; Decisione del
05/12/1994
Deposito del 07/12/1994; Pubblicazione in G. U. 14/12/1994
Titolo
SENT. 420/94 C. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE DA PARTE DI EMITTENTI PRIVATE - "DISCIPLINA-PONTE" RECATA DAL D.L. N. 323 DEL 1993 - LEGITTIMAZIONE DEI CONCESSIONARI GIA' ASSENTITI A PROSEGUIRE TRANSITORIAMENTE NELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PREESISTENTI - DENUNCIATA MANCANZA DI ALCUNA NORMA IDONEA A SALVAGUARDARE IL PLURALISMO NEL SETTORE TELEVISIVO NAZIONALE - ASSERITA VIOLAZIONE DI TALE VALORE FONDAMENTALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 420/94 C. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE DA PARTE DI EMITTENTI PRIVATE - "DISCIPLINA-PONTE" RECATA DAL D.L. N. 323 DEL 1993 - LEGITTIMAZIONE DEI CONCESSIONARI GIA' ASSENTITI A PROSEGUIRE TRANSITORIAMENTE NELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PREESISTENTI - DENUNCIATA MANCANZA DI ALCUNA NORMA IDONEA A SALVAGUARDARE IL PLURALISMO NEL SETTORE TELEVISIVO NAZIONALE - ASSERITA VIOLAZIONE DI TALE VALORE FONDAMENTALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La mancanza, nel d.l. n. 323 del 1994, di una norma diretta ad evitare l'insorgenza di posizioni dominanti nel settore dell'emittenza televisiva privata (e, in ispecie, ad impedire che uno stesso soggetto sia titolare di tre concessioni) e' giustificata dal non irragionevole intento del legislatore di cristallizzare provvisoriamente la situazione esistente, in funzione della sopravvenuta necessita' di revisione del primo piano di assegnazione delle frequenze radiotelevisive ed in attesa della prevista riforma della disciplina "a regime" contenuta nella l. n. 223 del 1990. Ne' la censurata mancanza travalica il limite minimo del pluralismo al di la' del quale risulta violato l'art. 21 Cost., atteso che essa riguarda un contesto temporalmente limitato a non piu' di tre anni e connotato da una piu' ampia platea di emittenti legittimate alla diffusione televisiva (essendo consentita la prosecuzione nell'esercizio degli impianti censiti non soltanto ai titolari delle concessioni assentite, ma anche a quelli precedentemente operanti in regime autorizzatorio). (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 97 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 1, commi primo e terzo, del d.l. 27 agosto 1993, n. 323, conv. con modif. nella l. 27 ottobre 1993, n. 422, in combinato disposto con l'art. 15, comma quarto, e con l'art. 8, comma settimo, della l. 6 agosto 1990, n. 223). - Oggetto della questione (come rilevato nella motivazione della pronuncia) e' in realta' il solo art. 1, comma terzo, del d.l. n. 323 del 1993. Sulla disciplina posta dal precedente d.l. n. 807 del 1984, v. S. n. 826/1988. red.: L.I. rev.: S.P.
La mancanza, nel d.l. n. 323 del 1994, di una norma diretta ad evitare l'insorgenza di posizioni dominanti nel settore dell'emittenza televisiva privata (e, in ispecie, ad impedire che uno stesso soggetto sia titolare di tre concessioni) e' giustificata dal non irragionevole intento del legislatore di cristallizzare provvisoriamente la situazione esistente, in funzione della sopravvenuta necessita' di revisione del primo piano di assegnazione delle frequenze radiotelevisive ed in attesa della prevista riforma della disciplina "a regime" contenuta nella l. n. 223 del 1990. Ne' la censurata mancanza travalica il limite minimo del pluralismo al di la' del quale risulta violato l'art. 21 Cost., atteso che essa riguarda un contesto temporalmente limitato a non piu' di tre anni e connotato da una piu' ampia platea di emittenti legittimate alla diffusione televisiva (essendo consentita la prosecuzione nell'esercizio degli impianti censiti non soltanto ai titolari delle concessioni assentite, ma anche a quelli precedentemente operanti in regime autorizzatorio). (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 97 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 1, commi primo e terzo, del d.l. 27 agosto 1993, n. 323, conv. con modif. nella l. 27 ottobre 1993, n. 422, in combinato disposto con l'art. 15, comma quarto, e con l'art. 8, comma settimo, della l. 6 agosto 1990, n. 223). - Oggetto della questione (come rilevato nella motivazione della pronuncia) e' in realta' il solo art. 1, comma terzo, del d.l. n. 323 del 1993. Sulla disciplina posta dal precedente d.l. n. 807 del 1984, v. S. n. 826/1988. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte