Sentenza 420/1994 (ECLI:IT:COST:1994:420)
Massima numero 21323
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
05/12/1994; Decisione del
05/12/1994
Deposito del 07/12/1994; Pubblicazione in G. U. 14/12/1994
Titolo
SENT. 420/94 D. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RADIODIFFUSIONI TELEVISIVE IN AMBITO NAZIONALE DA PARTE DI EMITTENTI PRIVATE - DISCIPLINA 'EX LEGE' N. 223 DEL 1990 - PIANIFICAZIONE DELLE RADIOFREQUENZE - RITENUTA POSSIBILITA' CHE L'AMMINISTRAZIONE DISEGNI RETI DIFFERENZIATE, QUANTO A "COPERTURA" E DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI, CON CONSEGUENTI SPEREQUAZIONI TRA I CONCESSIONARI - ESCLUSIONE, ALLA STREGUA DI INTERPRETAZIONE "ADEGUATRICE " DELLA NORMA INDUBBIATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 420/94 D. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RADIODIFFUSIONI TELEVISIVE IN AMBITO NAZIONALE DA PARTE DI EMITTENTI PRIVATE - DISCIPLINA 'EX LEGE' N. 223 DEL 1990 - PIANIFICAZIONE DELLE RADIOFREQUENZE - RITENUTA POSSIBILITA' CHE L'AMMINISTRAZIONE DISEGNI RETI DIFFERENZIATE, QUANTO A "COPERTURA" E DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI, CON CONSEGUENTI SPEREQUAZIONI TRA I CONCESSIONARI - ESCLUSIONE, ALLA STREGUA DI INTERPRETAZIONE "ADEGUATRICE " DELLA NORMA INDUBBIATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
L'art. 3, comma undicesimo, della l. 6 agosto 1990 n. 223, - interpretato in senso adeguato ai principi di eguaglianza e di tutela del pluralismo - esige che, nel settore della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, le reti assentite siano (nei limiti delle compatibilita' tecniche) tendenzialmente equivalenti quanto ad illuminazione del territorio e dislocazione degli impianti, e che l'eventuale insufficienza di frequenza disponibili in alcune aree di servizio gravi, per quanto possibile, in modo complessivamente bilanciato su tutte le reti nazionali. Alla stregua di tale interpretazione, deve percio' escludersi la denunciata possibilita' che l'Amministrazione, nell'esercizio della propria discrezionalita', pianifichi le reti nazionali in maniera tale da creare disparita' di trattamento tra concessionari, sotto il profilo oggettivo della maggiore copertura attribuita ad un'emittente piuttosto che a un'altra. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 97 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 3, comma undicesimo, della l. 6 agosto 1990 n. 223, - interpretato in senso adeguato ai principi di eguaglianza e di tutela del pluralismo - esige che, nel settore della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, le reti assentite siano (nei limiti delle compatibilita' tecniche) tendenzialmente equivalenti quanto ad illuminazione del territorio e dislocazione degli impianti, e che l'eventuale insufficienza di frequenza disponibili in alcune aree di servizio gravi, per quanto possibile, in modo complessivamente bilanciato su tutte le reti nazionali. Alla stregua di tale interpretazione, deve percio' escludersi la denunciata possibilita' che l'Amministrazione, nell'esercizio della propria discrezionalita', pianifichi le reti nazionali in maniera tale da creare disparita' di trattamento tra concessionari, sotto il profilo oggettivo della maggiore copertura attribuita ad un'emittente piuttosto che a un'altra. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 97 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte