Sentenza 420/1994 (ECLI:IT:COST:1994:420)
Massima numero 21325
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  05/12/1994;  Decisione del  05/12/1994
Deposito del 07/12/1994; Pubblicazione in G. U. 14/12/1994
Massime associate alla pronuncia:  21244  21321  21322  21323  21324  21326  21327


Titolo
SENT. 420/94 F. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RADIODIFFUSIONI TELEVISIVE IN AMBITO NAZIONALE DA PARTE DI EMITTENTI PRIVATE - CONCENTRAZIONE DI RETI TELEVISIVE NAZIONALI IN CAPO AD UNO STESSO SOGGETTO PRIVATO - LIMITI PREVISTI DALL'ART. 15, COMMA QUARTO, DELLA L. N. 223 DEL 1990 - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA' - EFFETTI - PAVENTATA SITUAZIONE DI "VUOTO" NORMATIVO - ESCLUSIONE (RIMANENDO OPERANTE LA "DISCIPLINA PONTE" DETTATA DAL D.L. N.323 DEL 1993) - CONSEGUENZE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE RELATIVA AI SUDDETTI LIMITI - RIGETTO DI ECCEZIONE CONTRARIA.

Testo
La (eventuale) dichiarazione di incostituzionalita' dei limiti di concentrazione nel settore dell'emittenza televisiva privata, previsti dall'art. 15, comma quarto, della L. n. 223 del 1990, non determinata un "vuoto" normativo (ne', dunque, l'arretramento verso la mancanza di alcun limite alla titolarita' di concessioni plurime), giacche' la disciplina "ponte" contenuta nel d.l. n. 323 del 1993 - giudicata dalla Corte non costituzionalmente illegittima - assicura la permanenza, nel periodo di transizione e limitatamente ad esso, della provvisoria legittimazione dei concessionari gia' assentiti a proseguire nella attivita' di trasmissione con gli impianti censiti.(In base a tale asserto, la Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilita' dedotta dall'Avvocatura di Stato in ordine alla questione di costituzionalita' dell'art. 15, comma quarto, cit.). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte