Sentenza 420/1994 (ECLI:IT:COST:1994:420)
Massima numero 21327
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
05/12/1994; Decisione del
05/12/1994
Deposito del 07/12/1994; Pubblicazione in G. U. 14/12/1994
Titolo
SENT. 420/94 H. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RADIODIFFUSIONI TELEVISIVE IN AMBITO NAZIONALE DA PARTE DI EMITTENTI PRIVATE - DISCIPLINA 'EX LEGE' N. 223 DEL 1990 - LIMITI ALLA CONCENTRAZIONE DI RETI TELEVISIVE NAZIONALI - DIVIETO DI RILASCIARE, A UNO STESSO SOGGETTO PRIVATO, CONCESSIONI IN NUMERO MAGGIORE DI TRE, O PERCENTUALMENTE SUPERIORI AD UN QUARTO DELLE RETI COMPLESSIVAMENTE PREVISTE - PREVISIONE INADEGUATA (IN RAPPORTO ALL'ATTUALE ASSETTO NORMATIVO DEL SETTORE TELEVISIVO) A GARANTIRE IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL PLURALISMO DELLE VOCI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - NECESSITA' CHE IL LEGISLATORE INTERVENGA EMANANDO UNA NUOVA DISCIPLINA CONFORME A COSTITUZIONE.
SENT. 420/94 H. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RADIODIFFUSIONI TELEVISIVE IN AMBITO NAZIONALE DA PARTE DI EMITTENTI PRIVATE - DISCIPLINA 'EX LEGE' N. 223 DEL 1990 - LIMITI ALLA CONCENTRAZIONE DI RETI TELEVISIVE NAZIONALI - DIVIETO DI RILASCIARE, A UNO STESSO SOGGETTO PRIVATO, CONCESSIONI IN NUMERO MAGGIORE DI TRE, O PERCENTUALMENTE SUPERIORI AD UN QUARTO DELLE RETI COMPLESSIVAMENTE PREVISTE - PREVISIONE INADEGUATA (IN RAPPORTO ALL'ATTUALE ASSETTO NORMATIVO DEL SETTORE TELEVISIVO) A GARANTIRE IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL PLURALISMO DELLE VOCI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - NECESSITA' CHE IL LEGISLATORE INTERVENGA EMANANDO UNA NUOVA DISCIPLINA CONFORME A COSTITUZIONE.
Testo
L'art. 15, comma quarto, della L. n.223 del 1990 - prevedendo che uno stesso soggetto privato non puo' essere titolare di piu' di tre concessioni televisive nazionali su nove assentibili ai privati (ovvero su un totale di dodici complessive), ne' puo' superare il 25 per cento del numero globale di reti previste - fissa un limite di concentrazione inadeguato a garantire il necessario rispetto del pluralismo ("esterno") delle voci nel settore televisivo, mostrandosi diretto a legittimare stabilmente (ed, anzi, a rafforzare, stante il previsto "tetto" di nove reti private assentibili) una posizione privata dominante in atto gia' esistente, anziche' muoversi nella direzione di contenerla e ridimensionarla gradualmente. Ne' e' ragionevole che nel settore televisivo - sottoposto a regine concessorio e connotato dalla particolare diffusivita' e pervasivita'dello strumento di comunicazione - il legislatore del 1990 abbia stabilito un divieto di concentrazioni meno rigoroso di quello vigente nel settore della stampa. Pertanto, l'art. 15, comma quarto, della L. 6 agosto 1990 n. 223, va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 21 Cost., nella parte relativa alla radiodiffusione televisiva. Con la conseguenza che - ferma restando l'inadeguatezza del limite percentuale del 25 per cento delle reti complessivamente disponibili - il legislatore dovra'sollecitamente emanare una nuova disciplina conforme a Costituzione, individuando i nuovi indici di concentrazione consentita e scegliendo tra le ipotesi normative possibili (ad esempio, ridurre il limite numerico delle reti concedibili ad uno stesso soggetto, oppure ampliare, ove l'evoluzione tecnologica lo consenta, il numero delle reti complessivamente assentibili). - nel senso che il legislatore e' vincolato ad impedire la formazione di posizione dominanti nell'emittenza privata e favorire il pluralismo ("esterno") delle voci nel settore televisivo (cosi'da garantire il diritto all'informazione e la liberta'di manifestazione del pensiero); v. S. nn. 112/93, 826/1988, 148/1981; nel senso che l'esistenza di un'emittenza pubblica non vale a bilanciare la posizione dominante di un soggetto nel settore privato, v. S. n. 826/1988, 225/1974 e 148/1981. red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 15, comma quarto, della L. n.223 del 1990 - prevedendo che uno stesso soggetto privato non puo' essere titolare di piu' di tre concessioni televisive nazionali su nove assentibili ai privati (ovvero su un totale di dodici complessive), ne' puo' superare il 25 per cento del numero globale di reti previste - fissa un limite di concentrazione inadeguato a garantire il necessario rispetto del pluralismo ("esterno") delle voci nel settore televisivo, mostrandosi diretto a legittimare stabilmente (ed, anzi, a rafforzare, stante il previsto "tetto" di nove reti private assentibili) una posizione privata dominante in atto gia' esistente, anziche' muoversi nella direzione di contenerla e ridimensionarla gradualmente. Ne' e' ragionevole che nel settore televisivo - sottoposto a regine concessorio e connotato dalla particolare diffusivita' e pervasivita'dello strumento di comunicazione - il legislatore del 1990 abbia stabilito un divieto di concentrazioni meno rigoroso di quello vigente nel settore della stampa. Pertanto, l'art. 15, comma quarto, della L. 6 agosto 1990 n. 223, va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 21 Cost., nella parte relativa alla radiodiffusione televisiva. Con la conseguenza che - ferma restando l'inadeguatezza del limite percentuale del 25 per cento delle reti complessivamente disponibili - il legislatore dovra'sollecitamente emanare una nuova disciplina conforme a Costituzione, individuando i nuovi indici di concentrazione consentita e scegliendo tra le ipotesi normative possibili (ad esempio, ridurre il limite numerico delle reti concedibili ad uno stesso soggetto, oppure ampliare, ove l'evoluzione tecnologica lo consenta, il numero delle reti complessivamente assentibili). - nel senso che il legislatore e' vincolato ad impedire la formazione di posizione dominanti nell'emittenza privata e favorire il pluralismo ("esterno") delle voci nel settore televisivo (cosi'da garantire il diritto all'informazione e la liberta'di manifestazione del pensiero); v. S. nn. 112/93, 826/1988, 148/1981; nel senso che l'esistenza di un'emittenza pubblica non vale a bilanciare la posizione dominante di un soggetto nel settore privato, v. S. n. 826/1988, 225/1974 e 148/1981. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte