Sentenza 421/1994 (ECLI:IT:COST:1994:421)
Massima numero 20990
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  05/12/1994;  Decisione del  05/12/1994
Deposito del 14/12/1994; Pubblicazione in G. U. 21/12/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 421/94. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE, DA PARTE DEL COMMISSARIO DELLO STATO, DI ALCUNE DELLE NORME CONTENUTE IN UNA DELIBERA LEGISLATIVA DELLA REGIONE SICILIA - SUCCESSIVA PROMULGAZIONE PARZIALE DELLA MEDESIMA LEGGE, CON OMISSIONE DELLE PARTI IMPUGNATE - DEFINITIVA ESPUNZIONE DAL TESTO NORMATIVO DELLE NORME NON PROMULGATE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE NEL PENDENTE GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - FATTISPECIE.

Testo
La promulgazione di una legge regionale siciliana nelle sole parti non impugnate dal Commissario dello Stato esaurisce il potere di promulgazione del Presidente della Regione, escludendo ogni possibilita' di successiva, autonoma promulgazione delle disposizioni impugnate, che, pertanto, non hanno prodotto alcun effetto nell'ordinamento giuridico, ne' sono piu' in grado di produrne. Di conseguenza, nel giudizio di costituzionalita' relativo ad esse va dichiarata cessata la materia del contendere. (Cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, in riferimento agli artt. 97, 3 e 81, quarto comma, Cost., avverso l'art. 2 del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 10 maggio 1994, gia' prevedente l'assunzione, a determinate condizioni, a carico del bilancio della Regione, di garanzie concesse da soci e/o amministratori di cooperative agricole e giovanili, a favore delle stesse: disposizione peraltro abrogata dall'art. 10 della legge regionale 29 settembre 1994 n. 34). - giurisprudenza consolidata (v. S. nn. 84/1994, 235/1994). red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte