Sentenza 422/1994 (ECLI:IT:COST:1994:422)
Massima numero 21171
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  05/12/1994;  Decisione del  05/12/1994
Deposito del 14/12/1994; Pubblicazione in G. U. 21/12/1994
Massime associate alla pronuncia:  21172  21173  21174  21175


Titolo
SENT. 422/94 A. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO - TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PER IL PERIODO MASSIMO DI UN BIENNIO, OLTRE I LIMITI DI ETA' PREVISTI PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO - FACOLTA' DI OPZIONE - APPARTENENTI ALLE 'FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE' (NELLA SPECIE: COLORO CHE, PER EFFETTO DI NORMA TRANSITORIA, SIANO SOGGETTI AL LIMITE DI ETA' PENSIONABILE DI SESSANTACINQUE ANNI) - ESCLUSIONE DI DETTA FACOLTA', DISPOSTA IN DECRETO LEGISLATIVO, CON NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - LAMENTATO ECCESSO DI DELEGA NONCHE' ASSERITA, IRRAZIONALE DISCRIMINAZIONE RISPETTO AI DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER IMPUGNAZIONE DELLA SOLA NORMA INTERPRETATIVA E NON ANCHE DELLA NORMA INTERPRETATA - REIEZIONE.

Testo
Come gia' piu' volte chiarito dalla Corte, la norma avente natura realmente interpretativa non fa venir meno la norma interpretata, poiche' l'una e l'altra si saldano fra loro dando luogo ad un precetto normativo unitario, tant'e' che l'eventuale incostituzionalita' ravvisata in una delle due norme produce decisivi effetti riflessi anche sull'altra. In particolare, anche quando l'illegittimita' investa la sola norma interpretativa, cio' determina comunque l'effetto della rimozione dell'impedimento al giudice di scegliere la diversa interpretazione dallo stesso ritenuta piu' corretta, il che e' sufficiente a ravvisare una incidenza - e quindi una rilevanza - nel giudizio 'a quo', nella quale debba essere applicato il 'sistema' risultante dalla combinazione delle due disposizioni. (Sulla base di tali principi, e' stata rigettata l'eccezione di inammissibilita' prospettata in ordine alla questione dell'art. 4, quinto comma, d.lgs. n. 546 del 1993, interpretativo dell'art. 5, terzo comma, d.lgs. n. 503 del 1992, con la quale si deduceva la mancata impugnazione anche di quest'ultima norma). - S. nn. 397/1994, 424/1993, 39/1993, 155/1990, 233/1988. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte