Sentenza 422/1994 (ECLI:IT:COST:1994:422)
Massima numero 21174
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  05/12/1994;  Decisione del  05/12/1994
Deposito del 14/12/1994; Pubblicazione in G. U. 21/12/1994
Massime associate alla pronuncia:  21171  21172  21173  21175


Titolo
SENT. 422/94 D. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO - TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PER IL PERIODO MASSIMO DI UN BIENNIO, OLTRE I LIMITI DI ETA' PREVISTI PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO - FACOLTA' DI OPZIONE - APPARTENENTI ALLE 'FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE' (NELLA SPECIE: COLORO CHE, PER EFFETTO DI NORMA TRANSITORIA, SIANO SOGGETTI AL LIMITE DI ETA' PENSIONABILE DI SESSANTACINQUE ANNI) - ESCLUSIONE DI DETTA FACOLTA', DISPOSTA IN DECRETO LEGISLATIVO, CON NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - LAMENTATO ECCESSO DI DELEGA, IN QUANTO LA DELEGA CONFERITA CON L'ART. 2, L. N. 421 DEL 1992, RIGUARDAVA LA MATERIA DEL PUBBLICO IMPIEGO E NON GIA' QUELLA DELLA PREVIDENZA - ESCLUSIONE- NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La delega contenuta nella legge n. 421 del 1992, pur se articolata nelle quattro materie della sanita', pubblico impiego, previdenza e finanza territoriale, deve considerarsi fondamentalmente unitaria per stretta connessione di alcuni aspetti delle stesse. Percio', nelle materie del pubblico impiego e della relativa disciplina previdenziale (nella misura in cui esse sono distinguibili), problemi di costituzionalita' sotto il profilo di eccesso di delega da parte del legislatore delegato, potrebbero porsi, non per erroneo richiamo a particolari disposizioni o per l'inesatta loro collocazione, ma solo nel caso in cui la discordanza incida sui limiti stabiliti dalla legge di delegazione, con riguardo, cioe' ai principi e ai criteri direttivi ed all'ambito temporale in cui la delega deve esercitarsi. Nel caso dell'art. 4, quinto comma, d.lgs. n. 546 del 1993, che - interpretando l'art. 5, terzo comma, d.lgs. n. 503 del 1992, emanato in forza dell'art. 2, l. n. 421 del 1992, concernente la delega sul pubblico impiego - esclude per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile la facolta' di optare per il mantenimento in servizio di un biennio, non e' ravvisabile la violazione di tali limiti per il fatto che il detto art. 4 trae la propria legittimazione dall'art. 3 della medesima l. n. 421, concernente la delega sulla previdenza ovvero in quanto l'articolo stesso e' contenuto in un decreto correttivo sul pubblico impiego. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 76 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, quinto comma, d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546). - v. S. n. 343/1994, la quale, a proposito del predetto art. 2, l. n. 421 del 1992, ha affermato che la norma, pur inserita nella materia del pubblico impiego, si estende alla disciplina unitaria del sistema di controllo sugli atti amministrativi regionali nella loro globalita'. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte