Sentenza 422/1994 (ECLI:IT:COST:1994:422)
Massima numero 21175
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  05/12/1994;  Decisione del  05/12/1994
Deposito del 14/12/1994; Pubblicazione in G. U. 21/12/1994
Massime associate alla pronuncia:  21171  21172  21173  21174


Titolo
SENT. 422/94 E. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO - TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PER IL PERIODO MASSIMO DI UN BIENNIO, OLTRE I LIMITI DI ETA' PREVISTI PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO - FACOLTA' DI OPZIONE - APPARTENENTI ALLE 'FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE' (NELLA SPECIE: COLORO CHE, PER EFFETTO DI NORMA TRANSITORIA, SIANO SOGGETTI AL LIMITE DI ETA' PENSIONABILE DI SESSANTACINQUE ANNI) - ESCLUSIONE DI DETTA FACOLTA', DISPOSTA IN DECRETO LEGISLATIVO, CON NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - LAMENTATA IRRAZIONALE DISCRIMINAZIONE RISPETTO AI DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non puo' ritenersi in contrasto con i principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione, il trattamento riservato a quei dirigenti della Polizia di Stato, che siano soggetti, per effetto di norma transitoria (art. 45, d.P.R. n. 336 del 1982), al limite di eta' pensionabile di sessantacinque anni, ma che, pur trovandosi in tale situazione, siano esclusi - secondo quanto previsto dall'art. 4, quinto comma, d.lgs. n. 546 del 1993, che interpreta l'art. 5, terzo comma, d.lgs. n. 503 del 1992 - dalla facolta' di permanere in servizio per un biennio oltre tale limite, a differenza di quanto previsto per i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici. La possibilita' di una tale deroga alla nuova disciplina era infatti gia' prevista dalla normativa di delegazione (d.lgs. n. 421 del 1992, art. 3) e lo stesso art. 5, terzo comma, d.lgs. n. 503 del 1992, stabilisce il mantenimento della disposizioni relative al pensionamento del personale di Polizia 'ad ordinamento civile' (art. 5, terzo comma). Del resto, la preclusione non e' irragionevole se si considera sia la peculiarita' dell'impegno dalle Forze di Polizia per il mantenimento dell'ordine pubblico - circostanza questa che ha giustificato l'estensione ad esse delle norme previste per i pubblici dipendenti 'solo in quanto compatibili' e per 'quanto non previsto' dalla l. n. 121 del 1981 - sia che in dette Forze sono da ricomprendersi categorie escluse dall'operativita' del beneficio in questione, in quanto 'ad ordinamento militare' (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, degli Agenti di custodia, Corpo forestale dello Stato). (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.- della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, quinto comma, d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte