Ordinanza 423/1994 (ECLI:IT:COST:1994:423)
Massima numero 20971
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
05/12/1994; Decisione del
05/12/1994
Deposito del 14/12/1994; Pubblicazione in G. U. 21/12/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 423/94. PROCESSO PENALE - NON IMPUTABILITA' DEL GIUDICABILE - POSSIBILITA' DI DICHIARARLA IMMEDIATAMENTE CON SENTENZA - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE IPOTESI IN CUI E' D'OBBLIGO, (EX ARTT. 469 E 129, SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN.) PER DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA', LA IMMEDIATA DECLARATORIA O IL PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO - QUESTIONE SOLLEVATA IN FASE PROCESSUALE ABNORME - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 423/94. PROCESSO PENALE - NON IMPUTABILITA' DEL GIUDICABILE - POSSIBILITA' DI DICHIARARLA IMMEDIATAMENTE CON SENTENZA - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE IPOTESI IN CUI E' D'OBBLIGO, (EX ARTT. 469 E 129, SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN.) PER DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA', LA IMMEDIATA DECLARATORIA O IL PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO - QUESTIONE SOLLEVATA IN FASE PROCESSUALE ABNORME - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita', dato che la questione e' stata sollevata dal pretore, quale giudice del dibattimento, investito del processo dopo che il giudice per le indagini preliminari, preso atto dell'esito dell'incidente probatorio nel quale era stata accertata la totale incapacita' di intendere e di volere dell'indagato, aveva sospeso il procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 cod. proc. pen. e quindi in una situazione in cui non solo il decreto di citazione a giudizio ma anche tutta la fase processuale successiva al provvedimento di sospensione, ivi compresa l'ordinanza di rimessione, risultano palesemente abnormi. red.: S.P.
Manifesta inammissibilita', dato che la questione e' stata sollevata dal pretore, quale giudice del dibattimento, investito del processo dopo che il giudice per le indagini preliminari, preso atto dell'esito dell'incidente probatorio nel quale era stata accertata la totale incapacita' di intendere e di volere dell'indagato, aveva sospeso il procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 cod. proc. pen. e quindi in una situazione in cui non solo il decreto di citazione a giudizio ma anche tutta la fase processuale successiva al provvedimento di sospensione, ivi compresa l'ordinanza di rimessione, risultano palesemente abnormi. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte