Ordinanza 427/1994 (ECLI:IT:COST:1994:427)
Massima numero 20991
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  05/12/1994;  Decisione del  05/12/1994
Deposito del 14/12/1994; Pubblicazione in G. U. 21/12/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 427/94. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - DUBBI ESPRESSI DAL GIUDICE 'A QUO' CIRCA L'APPLICABILITA', PER POSSIBILE INCOSTITUZIONALITA', DELLA NORMA 'DE QUA', MA SENZA PRENDERE POSIZIONE TRA L'UNA E L'ALTRA DELLE DIVERSE SOLUZIONI PROSPETTATE - QUESTIONE DI MERA INTERPRETAZIONE, COME TALE NON DECIDIBILE DALLA CORTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE.

Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale va dichiarata manifestamente inammissibile, per la impossibilita' di identificare il 'thema decidendum', una questione in cui il giudice 'a quo', prospettando un dubbio sulla legittimita' costituzionale della norma sottoposta all'esame della Corte, si limiti - come nel caso - a prospettare argomenti 'pro' e, rispettivamente, 'contra', la incostituzionalita', senza tuttavia far propria alcuna delle, pur enunciate, possibili soluzioni. Il sindacato di costituzionalita' non e' infatti preordinato a valutare l'incertezza insorta in ordine all'applicabilita' delle norme, bensi' ad eliminare la norma viziata. (Nella specie il giudice 'a quo', nel sottoporre al giudizio della Corte, in materia di tassazione Irpef sull'indennita' di buonuscita ENPAS, in relazione ai contributi previdenziali versati per il riscatto di periodi di anzianita' convenzionale, l'art. 4, comma terzo ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni in legge 13 maggio 1988, n. 154, aveva rilevato che lo stesso, mentre, da un lato, disponendo che la parte di indennita' formata da contributi previdenziali a totale carico del dipendente sia sottratta alla imposizione fiscale senza operare - al riguardo - alcuna distinzione tra contributi volontari e contributi obbligatori, si porrebbe in contrasto con il principio, affermato nella sentenza n. 42 del 1992 - che esclude la esenzione impositiva dalle quote di indennita' afferenti agli anni ammessi a riscatto, in quanto fondati sulla contribuzione volontaria - dall'altro risulterebbe conforme agli artt. 38 e 53 Cost. - in quanto la volontarieta' del diritto di riscatto non determinerebbe necessariamente la caducazione del carattere previdenziale degli accantonamenti effettuati, che pertanto non costituirebbe reddito - senza tuttavia esprimere, fra tali alternative, alcuna opzione). - S. n. 42/1992, gia' citata nel testo. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23