Sentenza 432/1994 (ECLI:IT:COST:1994:432)
Massima numero 21199
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
06/12/1994; Decisione del
06/12/1994
Deposito del 20/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Titolo
SENT. 432/94 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - ATTI IDONEI A DETERMINARLO - ATTI GIURISDIZIONALI - ESPERIBILITA' DEL CONFLITTO - CONDIZIONE - PROSPETTAZIONE DELLA LESIONE DI COMPETENZE REGIONALI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO BASATA SU ASSUNTO CONTRARIO - REIEZIONE - FATTISPECIE.
SENT. 432/94 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - ATTI IDONEI A DETERMINARLO - ATTI GIURISDIZIONALI - ESPERIBILITA' DEL CONFLITTO - CONDIZIONE - PROSPETTAZIONE DELLA LESIONE DI COMPETENZE REGIONALI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO BASATA SU ASSUNTO CONTRARIO - REIEZIONE - FATTISPECIE.
Testo
Il conflitto di attribuzione tra Stato e Regione ben puo' trarre origine da un atto giurisdizionale, se ed in quanto la Regione assuma tale atto come invasivo di una competenza ad essa costituzionalmente garantita; il conflitto fra enti, infatti, non riguarda la sola ipotesi di 'vindicatio potestatis' in senso stretto, ma comprende ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere proprio di un soggetto consegua la menomazione della sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto. (Nella specie, respingendo un'eccezione dell'Avvocatura di Stato, la Corte ha ritenuto ammissibile il conflitto proposto dalla Regione Lombardia avverso gli atti del procedimento penale a carico di un consigliere regionale, ritenuti dalla Regione lesivi dell'immunita' 'ex' art. 122, comma quarto, Cost.). - per l'ammissibilita' del conflitto fra enti in ipotesi di menomazione di competenze derivante dall'illegittimo esercizio di un altrui potere, v. S. nn. 110/1970, 285/1990, 99/1991. red.: L.I. rev.: S.P.
Il conflitto di attribuzione tra Stato e Regione ben puo' trarre origine da un atto giurisdizionale, se ed in quanto la Regione assuma tale atto come invasivo di una competenza ad essa costituzionalmente garantita; il conflitto fra enti, infatti, non riguarda la sola ipotesi di 'vindicatio potestatis' in senso stretto, ma comprende ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere proprio di un soggetto consegua la menomazione della sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto. (Nella specie, respingendo un'eccezione dell'Avvocatura di Stato, la Corte ha ritenuto ammissibile il conflitto proposto dalla Regione Lombardia avverso gli atti del procedimento penale a carico di un consigliere regionale, ritenuti dalla Regione lesivi dell'immunita' 'ex' art. 122, comma quarto, Cost.). - per l'ammissibilita' del conflitto fra enti in ipotesi di menomazione di competenze derivante dall'illegittimo esercizio di un altrui potere, v. S. nn. 110/1970, 285/1990, 99/1991. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39