Sentenza 432/1994 (ECLI:IT:COST:1994:432)
Massima numero 21200
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
06/12/1994; Decisione del
06/12/1994
Deposito del 20/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Titolo
SENT. 432/94 B. REGIONI IN GENERE - CONSIGLIERE REGIONALE - CONSIGLIERE SOTTOPOSTO A CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE DALLA CARICA DISPOSTA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IMPUGNAZIONE PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DA PARTE DELLA REGIONE ABRUZZO - INTERESSE A RICORRERE - SUSSISTENZA ANCHE A SEGUITO DELL'INTERVENUTA REVOCA DELLA SOSPENSIONE - RICHIESTA DI DICHIARARE CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE - REIEZIONE - FATTISPECIE.
SENT. 432/94 B. REGIONI IN GENERE - CONSIGLIERE REGIONALE - CONSIGLIERE SOTTOPOSTO A CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE DALLA CARICA DISPOSTA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IMPUGNAZIONE PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DA PARTE DELLA REGIONE ABRUZZO - INTERESSE A RICORRERE - SUSSISTENZA ANCHE A SEGUITO DELL'INTERVENUTA REVOCA DELLA SOSPENSIONE - RICHIESTA DI DICHIARARE CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE - REIEZIONE - FATTISPECIE.
Testo
La sopravvenuta revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che sospendeva dalla carica un consigliere regionale (nei confronti del quale era stata disposta e poi revocata la misura della custodia cautelare) non esclude la sussistenza dell'interesse della Regione a ricorrere per conflitto di attribuzione avverso l'anzidetta sospensione, giacche' quest'ultima - sia pure per un tempo limitato - ha potuto in concreto operare e produrre effetti suscettibili di permanere anche al di la' della revoca. (In base a tale assunto, la Corte ha respinto la richiesta dell'Avvocatura dello Stato di dichiarare cessata la materia del contendere nel conflitto proposto dalla Regione Abruzzo relativamente al d.P.C.m. 8 febbraio 1994, che aveva disposto la sospensione dalla carica del consigliere regionale Attilio D'Amico). red.: L.I. rev.: S.P.
La sopravvenuta revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che sospendeva dalla carica un consigliere regionale (nei confronti del quale era stata disposta e poi revocata la misura della custodia cautelare) non esclude la sussistenza dell'interesse della Regione a ricorrere per conflitto di attribuzione avverso l'anzidetta sospensione, giacche' quest'ultima - sia pure per un tempo limitato - ha potuto in concreto operare e produrre effetti suscettibili di permanere anche al di la' della revoca. (In base a tale assunto, la Corte ha respinto la richiesta dell'Avvocatura dello Stato di dichiarare cessata la materia del contendere nel conflitto proposto dalla Regione Abruzzo relativamente al d.P.C.m. 8 febbraio 1994, che aveva disposto la sospensione dalla carica del consigliere regionale Attilio D'Amico). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte