Sentenza 433/1994 (ECLI:IT:COST:1994:433)
Massima numero 21177
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
06/12/1994; Decisione del
06/12/1994
Deposito del 20/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Titolo
SENT. 433/94 B. PENSIONI - DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO - DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO ANTICIPATAMENTE A DOMANDA - DIVIETO DI CUMULO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA CON LA RETRIBUZIONE DOVUTA PER LAVORO DIPENDENTE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DEI PENSIONATI CHE SVOLGANO LAVORO AUTONOMO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 433/94 B. PENSIONI - DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO - DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO ANTICIPATAMENTE A DOMANDA - DIVIETO DI CUMULO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA CON LA RETRIBUZIONE DOVUTA PER LAVORO DIPENDENTE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DEI PENSIONATI CHE SVOLGANO LAVORO AUTONOMO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L' art. 10, ultimo comma, d.l. n. 17 del 1983 (conv. in l. n. 79 del 1983) il quale stabilisce il divieto di cumulo di trattamento pensionistico anticipato con redditi da lavoro dipendente, non comporta una ingiustificata disparita' di trattamento in ambito pensionistico per la mancata estensione del divieto stesso ai redditi da lavoro autonomo. E' infatti del tutto ragionevole la diversita' di disciplina in relazione alle differenti situazioni nelle quali gravano le due categorie di pensionati, a seconda che tali soggetti svolgano attivita' retribuita alle dipendenze di terzi o lavoro autonomo: e cio' per la diversita' dei rispettivi rapporti che danno causa al reddito percepito oltre alla pensione e, specificamente, per la diversita' dei relativi sistemi contributivi. Va altresi' considerato che lo scopo di disincentivare l'attivita' lavorativa alle dipendenze di terzi, dopo la pensione, potrebbe costituire un indirizzo di politica legislativa, inteso a rimuovere ostacoli all'accesso dei giovani ad occasioni lavorative, ostacoli che, quasi sempre non sono costituiti dall' espletamento di un'attivita' libero professionale, dato il carattere della relativa prestazione,normalmente implicante l' impiego di risorse specifiche al soggetto che la fornisce e, quindi, non attuabile da parte di chiunque. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3, Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, ultimo comma, d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, come conv. il l. 25 marzo 1983, n. 79). red.: A.M.M. rev.: S.P.
L' art. 10, ultimo comma, d.l. n. 17 del 1983 (conv. in l. n. 79 del 1983) il quale stabilisce il divieto di cumulo di trattamento pensionistico anticipato con redditi da lavoro dipendente, non comporta una ingiustificata disparita' di trattamento in ambito pensionistico per la mancata estensione del divieto stesso ai redditi da lavoro autonomo. E' infatti del tutto ragionevole la diversita' di disciplina in relazione alle differenti situazioni nelle quali gravano le due categorie di pensionati, a seconda che tali soggetti svolgano attivita' retribuita alle dipendenze di terzi o lavoro autonomo: e cio' per la diversita' dei rispettivi rapporti che danno causa al reddito percepito oltre alla pensione e, specificamente, per la diversita' dei relativi sistemi contributivi. Va altresi' considerato che lo scopo di disincentivare l'attivita' lavorativa alle dipendenze di terzi, dopo la pensione, potrebbe costituire un indirizzo di politica legislativa, inteso a rimuovere ostacoli all'accesso dei giovani ad occasioni lavorative, ostacoli che, quasi sempre non sono costituiti dall' espletamento di un'attivita' libero professionale, dato il carattere della relativa prestazione,normalmente implicante l' impiego di risorse specifiche al soggetto che la fornisce e, quindi, non attuabile da parte di chiunque. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3, Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, ultimo comma, d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, come conv. il l. 25 marzo 1983, n. 79). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte