Sentenza 433/1994 (ECLI:IT:COST:1994:433)
Massima numero 21178
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
06/12/1994; Decisione del
06/12/1994
Deposito del 20/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Titolo
SENT. 433/94 C. PENSIONI - DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO - DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO ANTICIPATAMENTE, A DOMANDA - DIVIETO DI CUMULO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA CON LA RETRIBUZIONE DOVUTA PER LAVORO DIPENDENTE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI FRUENTI DI PENSIONAMENTO ANTICIPATO PER CAUSE DIVERSE DALLE DIMISSIONI VOLONTARIE E, IN PARTICOLARE, DEI DIPENDENTI DICHIARATI DECADUTI DALL' IMPIEGO PER ASSENZA INGIUSTIFICATA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 433/94 C. PENSIONI - DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO - DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO ANTICIPATAMENTE, A DOMANDA - DIVIETO DI CUMULO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA CON LA RETRIBUZIONE DOVUTA PER LAVORO DIPENDENTE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI FRUENTI DI PENSIONAMENTO ANTICIPATO PER CAUSE DIVERSE DALLE DIMISSIONI VOLONTARIE E, IN PARTICOLARE, DEI DIPENDENTI DICHIARATI DECADUTI DALL' IMPIEGO PER ASSENZA INGIUSTIFICATA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' ingiustificatamente discriminatoria la limitazione posta dall'art. 10, ultimo comma. d. l. n. 17 del 1983 (conv. il l. n. 79 del 1983), in ordine al divieto di cumulo tra pensione e retribuzione, a carico dei dipendenti collocati anticipatamente in quiescenza a seguito di formale domanda in tal senso, con conseguenziale esclusione dei casi di pensionamento anticipato che trovano origine in cause diverse dalle dimissioni volontarie e, in particolare, del caso di decadenza per assenza ingiustificata dal servizio. Come infatti si evince dal d.l. n. 49 del 1986, il legislatore, allo scopo di scoraggiare il ricorso ad ogni forma di pensionamento anticipato e di ridurre la spesa nel settore, ha chiaramente inteso assimilare l' ipotesi di pensionamento anticipato, derivante da domanda, a tutte le altre cause di cessazione anticipata dal servizio, solo per quanto concerne gli effetti limitativi relativi all' indennita' integrativa speciale previsti dallo stesso art. 10, primo e quinto comma. La limitazione in esame, invece, ha una sua struttura procedimentale e conseguente diversificazione - ai fini dell' art. 3, Cost. - rispetto al regime applicabile alle altre ipotesi di pensionamento anticipato e, specificamente, al predetto caso di decadenza per assenza ingiustificata, cosicche' si e' inteso porla a carico esclusivamente di coloro che abbiano compiuto un atto tipico, la domanda di dimissioni, manifestazione sicura ed inequivocabile della volonta' di abbandonare il posto, anziche' collegare la stessa a comportamenti dai quali solo in via presuntiva e con valutazione rimessa all'amministrazione, possa desumersi l 'intendimento dell' impiegato di sottrarsi ai suoi doveri di ufficio, il collegamento tra volonta' di recedere e cessazione del rapporto venendo in tal modo attenuato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3, Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, ultimo comma, d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, come conv. in l. 25 marzo 1983, n. 79). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Non e' ingiustificatamente discriminatoria la limitazione posta dall'art. 10, ultimo comma. d. l. n. 17 del 1983 (conv. il l. n. 79 del 1983), in ordine al divieto di cumulo tra pensione e retribuzione, a carico dei dipendenti collocati anticipatamente in quiescenza a seguito di formale domanda in tal senso, con conseguenziale esclusione dei casi di pensionamento anticipato che trovano origine in cause diverse dalle dimissioni volontarie e, in particolare, del caso di decadenza per assenza ingiustificata dal servizio. Come infatti si evince dal d.l. n. 49 del 1986, il legislatore, allo scopo di scoraggiare il ricorso ad ogni forma di pensionamento anticipato e di ridurre la spesa nel settore, ha chiaramente inteso assimilare l' ipotesi di pensionamento anticipato, derivante da domanda, a tutte le altre cause di cessazione anticipata dal servizio, solo per quanto concerne gli effetti limitativi relativi all' indennita' integrativa speciale previsti dallo stesso art. 10, primo e quinto comma. La limitazione in esame, invece, ha una sua struttura procedimentale e conseguente diversificazione - ai fini dell' art. 3, Cost. - rispetto al regime applicabile alle altre ipotesi di pensionamento anticipato e, specificamente, al predetto caso di decadenza per assenza ingiustificata, cosicche' si e' inteso porla a carico esclusivamente di coloro che abbiano compiuto un atto tipico, la domanda di dimissioni, manifestazione sicura ed inequivocabile della volonta' di abbandonare il posto, anziche' collegare la stessa a comportamenti dai quali solo in via presuntiva e con valutazione rimessa all'amministrazione, possa desumersi l 'intendimento dell' impiegato di sottrarsi ai suoi doveri di ufficio, il collegamento tra volonta' di recedere e cessazione del rapporto venendo in tal modo attenuato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3, Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, ultimo comma, d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, come conv. in l. 25 marzo 1983, n. 79). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte