Sentenza 434/1994 (ECLI:IT:COST:1994:434)
Massima numero 21022
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  06/12/1994;  Decisione del  06/12/1994
Deposito del 20/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 434/94. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE PER INVALIDITA' E VECCHIAIA PER MEZZADRI E COLONI - ACCREDITAMENTO DEI CONTRIBUTI RISCOSSI PER LA FAMIGLIA COLONICA AI SINGOLI COMPONENTI DELLA STESSA PER LE GIORNATE DI LAVORO PRESTATE NEL CORSO DELL'ANNO - CONDIZIONI - RITENUTA NECESSITA' DI PRESENZA SUL FONDO AL 31 DICEMBRE, ANCHE NEI CASI IN CUI (COME NELLA SPECIE) CIO' SIA IMPEDITO DALL'OBBLIGO DI LEVA - LAMENTATA DISCRIMINAZIONE TRA GLI ASSENTI DAL FONDO, IN DICEMBRE, SOLO PER RAGIONI CONTINGENTI, RISPETTO A COLORO CHE, VICEVERSA, ABBIANO LAVORATO SOLO IN QUESTO MESE - DENUNCIATO IMPEDIMENTO, ALTRESI', DEL COMPUTO DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PER PERIODI DI LAVORO EFFETTIVAMENTE PRESTATO - ASSERITA VIOLAZIONE, INFINE, DEL PRINCIPIO PER CUI L'ADEMPIMENTO DEL SERVIZIO MILITARE NON PUO' PREGIUDICARE LA POSIZIONE DI LAVORO DEL CITTADINO - QUESTIONE FORMULATA IN BASE A NON CONDIVISIBILE INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1047 del 1957 hanno diritto alla copertura assicurativa delle giornate di lavoro prestate nel corso dell'anno - in quanto assicurati obbligatoriamente contro l'invalidita' e la vecchiaia - gli appartenenti al nucleo familiare (coniuge, parente o affine) del mezzadro o colono, i quali esercitino abitualmente le medesime attivita' (di coltivazione o di allevamento e governo del bestiame) sui medesimi fondi. Tale posizione e l'inerente rapporto giuridico - poiche' anche per i membri della famiglia colonica vale un principio di conservazione del posto analogo a quello sancito per i rapporti di lavoro subordinato - non vengono meno qualora la prestazione di lavoro del familiare sia temporaneamente impedita da una sopravvenienza del tipo di quelle previste dagli artt. 2110 (infortunio, malattia, gravidanza, puerperio) e 2111 (servizio militare) cod. civ.. Vanno quindi respinte le censure mosse all'art. 5 della citata legge del 1957 (abrogato dall'art. 33 della legge n. 9 del 1963, ma tuttora applicabile ai rapporti antecedenti a questa) in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 52 Cost., in base all'interpretazione restrittiva, secondo la quale il familiare del mezzadro o colono anche nel caso (ricorrente nella specie) di adempimento del servizio di leva, non avrebbe diritto all'accreditamento dei contributi se nell'ultimo giorno dell'anno di riferimento non risulti attivamente presente sul fondo: interpretazione che peraltro, se e' pur vero che - come ritenuto dal giudice 'a quo' - ascrive al testo normativo un significato collidente con i parametri costituzionali richiamati, non e' giustificata ne' dalla lettera ne' dallo spirito della legge. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 52 cost., dell'art. 5, quinto comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047). red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38  co. 2

Costituzione  art. 52

Altri parametri e norme interposte