Sentenza 435/1994 (ECLI:IT:COST:1994:435)
Massima numero 21015
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
06/12/1994; Decisione del
06/12/1994
Deposito del 20/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 435/94. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE, DA PARTE DEL COMMISSARIO DELLO STATO, DI ALCUNE DELLE NORME CONTENUTE IN UNA DELIBERA LEGISLATIVA DELLA REGIONE SICILIA - SUCCESSIVA PROMULGAZIONE PARZIALE DELLA MEDESIMA LEGGE, CON OMISSIONE DELLE PARTI IMPUGNATE - DEFINITIVA ESPUNZIONE DAL TESTO NORMATIVO DELLE NORME NON PROMULGATE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE NEL PENDENTE GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - FATTISPECIE.
SENT. 435/94. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE, DA PARTE DEL COMMISSARIO DELLO STATO, DI ALCUNE DELLE NORME CONTENUTE IN UNA DELIBERA LEGISLATIVA DELLA REGIONE SICILIA - SUCCESSIVA PROMULGAZIONE PARZIALE DELLA MEDESIMA LEGGE, CON OMISSIONE DELLE PARTI IMPUGNATE - DEFINITIVA ESPUNZIONE DAL TESTO NORMATIVO DELLE NORME NON PROMULGATE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE NEL PENDENTE GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - FATTISPECIE.
Testo
La promulgazione di una legge regionale siciliana nelle sole parti non impugnate dal Commissario dello Stato esaurisce il potere di promulgazione del Presidente della Regione, escludendo ogni possibilita' di successiva, autonoma promulgazione delle disposizioni impugnate che, pertanto, non hanno prodotto alcun effetto nell'ordinamento giuridico, ne' sono piu' in grado di produrne. Di conseguenza, nel giudizio di costituzionalita' relativo ad esse va dichiarata cessata la materia del contendere. (Cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, in riferimento agli artt. 97, 3 e 119, Cost., avverso l'art.1, secondo comma, del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 26 maggio 1994, gia' prevedente, a determinate condizioni, nell'ambito del previsto recepimento in Sicilia, della normativa statale sugli enti locali in stato di dissesto, la messa in mobilita', con assegnazione ad altri Comuni e Province, di personale in esubero: disposizione peraltro abrogata dall'art. 11 della legge regionale 29 settembre 1994 n. 34). - giurisprudenza consolidata (v. S. nn. 84/1994, 235/1994, 421/1994). red.: S.P.
La promulgazione di una legge regionale siciliana nelle sole parti non impugnate dal Commissario dello Stato esaurisce il potere di promulgazione del Presidente della Regione, escludendo ogni possibilita' di successiva, autonoma promulgazione delle disposizioni impugnate che, pertanto, non hanno prodotto alcun effetto nell'ordinamento giuridico, ne' sono piu' in grado di produrne. Di conseguenza, nel giudizio di costituzionalita' relativo ad esse va dichiarata cessata la materia del contendere. (Cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, in riferimento agli artt. 97, 3 e 119, Cost., avverso l'art.1, secondo comma, del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 26 maggio 1994, gia' prevedente, a determinate condizioni, nell'ambito del previsto recepimento in Sicilia, della normativa statale sugli enti locali in stato di dissesto, la messa in mobilita', con assegnazione ad altri Comuni e Province, di personale in esubero: disposizione peraltro abrogata dall'art. 11 della legge regionale 29 settembre 1994 n. 34). - giurisprudenza consolidata (v. S. nn. 84/1994, 235/1994, 421/1994). red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte