Sentenza 437/1994 (ECLI:IT:COST:1994:437)
Massima numero 21277
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
12/12/1994; Decisione del
12/12/1994
Deposito del 23/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Titolo
SENT. 437/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE, DA PARTE DEL COMMISSARIO DELLO STATO, DI ALCUNE DELLE NORME CONTENUTE IN UNA DELIBERA LEGISLATIVA DELLA REGIONE SICILIA - SUCCESSIVA PROMULGAZIONE PARZIALE DELLA MEDESIMA LEGGE, CON OMISSIONE DELLE PARTI IMPUGNATE - DEFINITIVA ESPUNZIONE DAL TESTO NORMATIVO DELLE NORME NON PROMULGATE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE NEL PENDENTE GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - FATTISPECIE.
SENT. 437/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE, DA PARTE DEL COMMISSARIO DELLO STATO, DI ALCUNE DELLE NORME CONTENUTE IN UNA DELIBERA LEGISLATIVA DELLA REGIONE SICILIA - SUCCESSIVA PROMULGAZIONE PARZIALE DELLA MEDESIMA LEGGE, CON OMISSIONE DELLE PARTI IMPUGNATE - DEFINITIVA ESPUNZIONE DAL TESTO NORMATIVO DELLE NORME NON PROMULGATE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE NEL PENDENTE GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - FATTISPECIE.
Testo
L'esercizio del potere di promulgazione attribuito al Presidente della Regione siciliana si esaurisce nell'unico atto che tale organo compie in ordine alla delibera approvata dall'Assemblea, sicche' la promulgazione parziale di essa - con omissione delle disposizioni impugnate dal Commissario dello Stato - esclude ogni possibilita' di successiva autonoma promulgazione di tali disposizioni; pertanto, nel giudizio di costituzionalita' relativo a queste ultime, va dichiarata cessata la materia del contendere. (Cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto dal Commissario dello Stato avverso gli artt. 5, 6 e 7 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 1994). - da ultimo, v. S. n. 235/1994. red.: L.I. rev.: S.P.
L'esercizio del potere di promulgazione attribuito al Presidente della Regione siciliana si esaurisce nell'unico atto che tale organo compie in ordine alla delibera approvata dall'Assemblea, sicche' la promulgazione parziale di essa - con omissione delle disposizioni impugnate dal Commissario dello Stato - esclude ogni possibilita' di successiva autonoma promulgazione di tali disposizioni; pertanto, nel giudizio di costituzionalita' relativo a queste ultime, va dichiarata cessata la materia del contendere. (Cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto dal Commissario dello Stato avverso gli artt. 5, 6 e 7 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 1994). - da ultimo, v. S. n. 235/1994. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 23/12/1993
n. 546
art. 17
decreto legislativo 23/12/1993
n. 546
art. 19
legge 23/10/1992
n. 421
art. 2 lett. t)
legge 23/10/1992
n. 421
art. 2 lett. u)