Sentenza 437/1994 (ECLI:IT:COST:1994:437)
Massima numero 21278
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  12/12/1994;  Decisione del  12/12/1994
Deposito del 23/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Massime associate alla pronuncia:  21277  21279  21280  21281  21282  21283  21284  21285


Titolo
SENT. 437/94 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE STATALE DI LEGGI REGIONALI - FINALITA' - INTERESSE OBIETTIVO ALL'ELIMINAZIONE DI LEGGI INCOSTITUZIONALI - CONSEGUENZE - SUSSISTENZA DELL'INTERESSE A RICORRERE, INDIPENDENTEMENTE DAGLI EFFETTI DELL'EVENTUALE CADUCAZIONE DELLA LEGGE IMPUGNATA - FATTISPECIE DI AMMISSIBILITA' DI QUESTIONE RELATIVA A LEGGE SICILIANA - RIGETTO DI ECCEZIONE DEDOTTA IN BASE AD ASSUNTO CONTRARIO.

Testo
Il ricorso dello Stato avverso le leggi regionali e' rivolto a tutelare l'interesse obiettivo all'eliminazione delle leggi incostituzionali, a prescindere dagli effetti che, sul piano dell'ordinamento generale, possano anche indirettamente conseguirne. Sussiste, pertanto, l'interesse del Commissario dello Stato a sollevare questione di costituzionalita' di una disposizione siciliana la cui eventuale caducazione non farebbe che restituire efficacia ad altra disposizione non impugnata ne' impugnabile dal Commissario stesso. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' della questione concernente l'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 marzo 1994, il quale riproduce sostanzialmente - secondo la Regione - il precedente art. 7 della l. regionale n. 11 del 1991, non impugnato dal Commissario dello Stato). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte