Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) - In genere - Obbligo del legislatore, derivante dall'art. 117, primo comma, Cost., di rispettarne le norme - Compito della Corte costituzionale di intervenire a garanzia dei diritti ivi tutelati, nel rispetto delle coordinate offerte dalla Corte EDU e dei principi costituzionali interni - Applicazione del principio di sussidiarietà - Possibilità dell'accertamento della violazione di un diritto convenzionale anche a prescindere da uno specifico pronunciamento della Corte EDU. (Classif. 068001).
L’art. 117, primo comma, Cost. comporta l’obbligo del legislatore ordinario di rispettare le norme della CEDU, ferma restando la verifica di compatibilità con le norme della Costituzione. (Precedenti: S. 349/2007 - mass. 31727; S. 348/2007 - mass. 31713)
Nell’osservanza delle coordinate ermeneutiche offerte dalla Corte EDU, e nel raccordo con i principi costituzionali interni, spetta alla Corte costituzionale intervenire per garantire la tutela ai diritti previsti dalla CEDU; ciò in conformità al principio generale di sussidiarietà di cui al preambolo della CEDU, in virtù del quale spetta agli Stati contraenti il compito di garantire, all’interno dei rispettivi ordinamenti, i diritti e le libertà convenzionali, interpretandone la portata normativa in armonia con i propri principi costituzionali.
La CEDU – istitutiva di un sistema di tutela uniforme dei diritti fondamentali affidato alla Corte di Strasburgo – implica il rispetto delle interpretazioni offerte dalla Corte EDU, ma non vincola ad attendere un preciso pronunciamento rispetto a una specifica vicenda, per poter accertare la violazione delle norme convenzionali; la tutela dei diritti convenzionali, come quello dell’art. 8 CEDU, presuppone, infatti, in capo agli Stati contraenti, obblighi non solo negativi, ma anche positivi. (Precedenti: S. 10/2024; S. 349/2007).