Sentenza 437/1994 (ECLI:IT:COST:1994:437)
Massima numero 21279
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
12/12/1994; Decisione del
12/12/1994
Deposito del 23/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Titolo
SENT. 437/94 C. REGIONE SICILIA - ASSUNZIONI DI PERSONALE PRESSO AMMINISTRAZIONI, ENTI E AZIENDE DIPENDENTI DALLA REGIONE - COPERTURA DI POSTI RISERVATI A CATEGORIE PROTETTE - PROROGA DELL'EFFICACIA DELLE GRADUATORIE DEI CONCORSI ESPLETATI ANTERIORMENTE AL FEBBRAIO 1993 - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - FORMULAZIONE DELLA DOGLIANZA IN TERMINI NON CHIARI O CONTRADDITTORI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 437/94 C. REGIONE SICILIA - ASSUNZIONI DI PERSONALE PRESSO AMMINISTRAZIONI, ENTI E AZIENDE DIPENDENTI DALLA REGIONE - COPERTURA DI POSTI RISERVATI A CATEGORIE PROTETTE - PROROGA DELL'EFFICACIA DELLE GRADUATORIE DEI CONCORSI ESPLETATI ANTERIORMENTE AL FEBBRAIO 1993 - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - FORMULAZIONE DELLA DOGLIANZA IN TERMINI NON CHIARI O CONTRADDITTORI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile la questione di costituzionalita' in via principale proposta formulando le doglianze in termini poco chiari o addirittura contraddittori, tali da non consentire di apprezzare sotto quali aspetti si verificherebbe il lamentato contrasto con i parametri invocati e di cogliere il livello costituzionale delle censure. (Inammissibilita' - per quanto attiene alla dedotta violazione degli artt. 3 e 97 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 1 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 marzo 1994, con cui e' stata prorogata l'efficacia delle graduatorie dei concorsi espletati prima del febbraio 1993, ai fini della copertura di posti riservati alle categorie protette). red.: L.I. rev.: S.P.
E' inammissibile la questione di costituzionalita' in via principale proposta formulando le doglianze in termini poco chiari o addirittura contraddittori, tali da non consentire di apprezzare sotto quali aspetti si verificherebbe il lamentato contrasto con i parametri invocati e di cogliere il livello costituzionale delle censure. (Inammissibilita' - per quanto attiene alla dedotta violazione degli artt. 3 e 97 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 1 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 marzo 1994, con cui e' stata prorogata l'efficacia delle graduatorie dei concorsi espletati prima del febbraio 1993, ai fini della copertura di posti riservati alle categorie protette). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte