Sentenza 437/1994 (ECLI:IT:COST:1994:437)
Massima numero 21280
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
12/12/1994; Decisione del
12/12/1994
Deposito del 23/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Titolo
SENT. 437/94 D. REGIONE SICILIA - ASSUNZIONI DI PERSONALE PRESSO AMMINISTRAZIONI, ENTI E AZIENDE DIPENDENTI DALLA REGIONE - COPERTURA DI POSTI RISERVATI A CATEGORIE PROTETTE - PROROGA DELL'EFFICACIA DELLE GRADUATORIE DEI CONCORSI ESPLETATI ANTERIORMENTE AL FEBBRAIO 1993 - DENUNCIATO CONTRASTO CON LE DISPOSIZIONI STATALI IN MATERIA DI COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 437/94 D. REGIONE SICILIA - ASSUNZIONI DI PERSONALE PRESSO AMMINISTRAZIONI, ENTI E AZIENDE DIPENDENTI DALLA REGIONE - COPERTURA DI POSTI RISERVATI A CATEGORIE PROTETTE - PROROGA DELL'EFFICACIA DELLE GRADUATORIE DEI CONCORSI ESPLETATI ANTERIORMENTE AL FEBBRAIO 1993 - DENUNCIATO CONTRASTO CON LE DISPOSIZIONI STATALI IN MATERIA DI COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 1 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 marzo 1994 - in quanto proroga l'efficacia delle graduatorie dei concorsi anteriori al febbraio 1993, ai fini della copertura dei posti riservati alle categorie protette dalla legge n. 482 del 1968 - non si pone in rapporto di antinomia con la disciplina (successiva ai detti concorsi) contenuta negli artt. 36 e 42 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e s.m., i quali non hanno comunque il carattere di norme fondamentali di riforma economi-sociale, suscettibili di vincolare le Regioni ad autonomia speciale. Ne' e' ipotizzabile il contrasto con i criteri di collocamento obbligatorio nel pubblico impiego, posti dagli artt. 24, comma terzo, l. n. 67 del 1988, e 2, lett. t) ed u), l. n. 421 del 1992, giacche', a livello di legislazione statale, il sistema della chiamata numerica per gli appartenenti alle categorie protette iscritti nelle liste di collocamento non esclude, bensi' coesiste con quello (previsto per le qualifiche piu' elevate) del concorso pubblico con riserva di posti a favore delle categorie protette. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 17 e 19 del decreto legislativo n. 546 del 1993, all'art. 24, comma terzo, l. n. 67 del 1988, ed all'art. 2, lett. t) e u), l. n. 421 del 1992). - Nel senso che, nei confronti delle regioni a statuto speciale, soltanto i principi desumibili dall'art. 2 della legge delega n.421 del 1992 (e non anche le norme dei successivi decreti delegati) hanno il carattere di "norme fondamentali di riforma economico-sociale", v. S. n. 383/1994. red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 1 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 marzo 1994 - in quanto proroga l'efficacia delle graduatorie dei concorsi anteriori al febbraio 1993, ai fini della copertura dei posti riservati alle categorie protette dalla legge n. 482 del 1968 - non si pone in rapporto di antinomia con la disciplina (successiva ai detti concorsi) contenuta negli artt. 36 e 42 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e s.m., i quali non hanno comunque il carattere di norme fondamentali di riforma economi-sociale, suscettibili di vincolare le Regioni ad autonomia speciale. Ne' e' ipotizzabile il contrasto con i criteri di collocamento obbligatorio nel pubblico impiego, posti dagli artt. 24, comma terzo, l. n. 67 del 1988, e 2, lett. t) ed u), l. n. 421 del 1992, giacche', a livello di legislazione statale, il sistema della chiamata numerica per gli appartenenti alle categorie protette iscritti nelle liste di collocamento non esclude, bensi' coesiste con quello (previsto per le qualifiche piu' elevate) del concorso pubblico con riserva di posti a favore delle categorie protette. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 17 e 19 del decreto legislativo n. 546 del 1993, all'art. 24, comma terzo, l. n. 67 del 1988, ed all'art. 2, lett. t) e u), l. n. 421 del 1992). - Nel senso che, nei confronti delle regioni a statuto speciale, soltanto i principi desumibili dall'art. 2 della legge delega n.421 del 1992 (e non anche le norme dei successivi decreti delegati) hanno il carattere di "norme fondamentali di riforma economico-sociale", v. S. n. 383/1994. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/02/1993
n. 29
art. 36
decreto legislativo 03/02/1993
n. 29
art. 42
decreto legislativo 23/12/1993
n. 546
art. 17
decreto legislativo 23/12/1993
n. 546
art. 19
legge 23/10/1992
n. 421
art. 2 lett. t)
legge 23/10/1992
n. 421
art. 2 lett. u)
legge 11/03/1988
n. 67
art. 24
co. 3