Sentenza 437/1994 (ECLI:IT:COST:1994:437)
Massima numero 21281
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
12/12/1994; Decisione del
12/12/1994
Deposito del 23/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Titolo
SENT. 437/94 E. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - CENSURE DI LEGITTIMITA' - DISTINZIONE DALLE CENSURE DI MERITO - CRITERIO - FATTISPECIE DI AMMISSIBILITA' DI QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' RELATIVA A LEGGE SICILIANA - RIGETTO DI ECCEZIONE DEDOTTA IN BASE AD ASSUNTO CONTRARIO.
SENT. 437/94 E. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - CENSURE DI LEGITTIMITA' - DISTINZIONE DALLE CENSURE DI MERITO - CRITERIO - FATTISPECIE DI AMMISSIBILITA' DI QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' RELATIVA A LEGGE SICILIANA - RIGETTO DI ECCEZIONE DEDOTTA IN BASE AD ASSUNTO CONTRARIO.
Testo
Ai fini dell'ammissibilita' del ricorso alla Corte costituzionale avverso leggi regionali, le censure di legittimita' non si distinguono da quelle di merito per la natura sostanziale delle valutazioni da operare, bensi' soltanto per il dato formale che, nel primo caso, a differenza del secondo, le regole o gli interessi assunti come parametro del giudizio sono sanciti in norme della Costituzione ovvero di legge. (In applicazione di tale criterio, la Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 2 della l. Reg. siciliana approvata il 4 marzo 1994, proposta in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). - S. n. 991/1988 (cui 'adde' S. nn. 261/1990, 100/1990). red.: L.I. rev.: S.P.
Ai fini dell'ammissibilita' del ricorso alla Corte costituzionale avverso leggi regionali, le censure di legittimita' non si distinguono da quelle di merito per la natura sostanziale delle valutazioni da operare, bensi' soltanto per il dato formale che, nel primo caso, a differenza del secondo, le regole o gli interessi assunti come parametro del giudizio sono sanciti in norme della Costituzione ovvero di legge. (In applicazione di tale criterio, la Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 2 della l. Reg. siciliana approvata il 4 marzo 1994, proposta in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). - S. n. 991/1988 (cui 'adde' S. nn. 261/1990, 100/1990). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
co. 4
Altri parametri e norme interposte