Sentenza 437/1994 (ECLI:IT:COST:1994:437)
Massima numero 21282
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
12/12/1994; Decisione del
12/12/1994
Deposito del 23/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Titolo
SENT. 437/94 F. REGIONE SICILIA - ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IMPOSSIBILITATI A PROSEGUIRE LA LORO ATTIVITA' - RETRIBUZIONI DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DIPENDENTE DA ESSI - PREVISTA EROGAZIONE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. NONCHE' DEI LIMITI ALLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 437/94 F. REGIONE SICILIA - ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IMPOSSIBILITATI A PROSEGUIRE LA LORO ATTIVITA' - RETRIBUZIONI DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DIPENDENTE DA ESSI - PREVISTA EROGAZIONE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. NONCHE' DEI LIMITI ALLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 2 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 marzo 1994 - autorizzando l'erogazione, a carico della finanza regionale, delle retribuzioni per il personale degli enti di formazione professionale che siano nell'impossibilita' di assicurare la prosecuzione della loro attivita' - persegue una finalita' tipicamente assistenziale che, in assenza di qualsiasi controprestazione (certa), si traduce in un esborso a tempo indeterminato per la finanza pubblica, a giustificare il quale non e' sufficiente la prevista mera possibilita' di utilizzazione del suddetto personale da parte dell'amministrazione regionale o di altri enti e aziende. Pertanto - dovendosi altresi' escludere che la norma regionale possa trovare fondamento nella competenza meramente concorrente che spetta alla Regione stessa in materia di assistenza sociale 'ex' art. 17, lett. f), dello stesso Statuto speciale - l'art. 2 su citato va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. (restando assorbita la questione di costituzionalita' riferita all'art. 81 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 2 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 marzo 1994 - autorizzando l'erogazione, a carico della finanza regionale, delle retribuzioni per il personale degli enti di formazione professionale che siano nell'impossibilita' di assicurare la prosecuzione della loro attivita' - persegue una finalita' tipicamente assistenziale che, in assenza di qualsiasi controprestazione (certa), si traduce in un esborso a tempo indeterminato per la finanza pubblica, a giustificare il quale non e' sufficiente la prevista mera possibilita' di utilizzazione del suddetto personale da parte dell'amministrazione regionale o di altri enti e aziende. Pertanto - dovendosi altresi' escludere che la norma regionale possa trovare fondamento nella competenza meramente concorrente che spetta alla Regione stessa in materia di assistenza sociale 'ex' art. 17, lett. f), dello stesso Statuto speciale - l'art. 2 su citato va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. (restando assorbita la questione di costituzionalita' riferita all'art. 81 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte