Sentenza 438/1994 (ECLI:IT:COST:1994:438)
Massima numero 21055
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
12/12/1994; Decisione del
12/12/1994
Deposito del 23/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Titolo
SENT. 438/94 A. ELEZIONI - ELETTORATO PASSIVO - NORME DI, O PER, SINGOLE REGIONI, DIFFERENZIATE DA QUELLE VIGENTI NEL RESTANTE TERRITORIO NAZIONALE - ESCLUSIONE IN VIA DI PRINCIPIO - POSSIBILI DEROGHE - STATUIZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
SENT. 438/94 A. ELEZIONI - ELETTORATO PASSIVO - NORME DI, O PER, SINGOLE REGIONI, DIFFERENZIATE DA QUELLE VIGENTI NEL RESTANTE TERRITORIO NAZIONALE - ESCLUSIONE IN VIA DI PRINCIPIO - POSSIBILI DEROGHE - STATUIZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
Testo
Come la Corte ha costantemente affermato, il principio di eguaglianza fra i cittadini nella possibilita' di accesso alle cariche elettive esige che la riserva di legge in materia si attui sul piano nazionale in condizioni di parita'. Ne consegue che discipline differenziate - in tema di elettorato passivo - in relazione al territorio di una determinata regione non possono considerarsi legittime, salvo che sussistano situazioni concernenti categorie di soggetti che siano esclusive per quella regione, ovvero si presentino diverse, messe a raffronto con quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale e purche', in ogni caso, tale diversita' di disciplina sia sorretta da motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale. Tali principi, pur essendo stati posti con riferimento a norme adottate dalla Regione siciliana nell'esercizio della propria potesta' legislativa esclusiva in materia, 'a fortiori' valgono quando, come nella specie, la normativa impugnata, relativa alla Regione Friuli-Venezia Giulia, e' stata dettata, come previsto nello Statuto speciale di quella Regione, da una legge dello Stato. - S. nn. 105/1957 e, da ultimo, S. n. 84/1994. red.: S.P.
Come la Corte ha costantemente affermato, il principio di eguaglianza fra i cittadini nella possibilita' di accesso alle cariche elettive esige che la riserva di legge in materia si attui sul piano nazionale in condizioni di parita'. Ne consegue che discipline differenziate - in tema di elettorato passivo - in relazione al territorio di una determinata regione non possono considerarsi legittime, salvo che sussistano situazioni concernenti categorie di soggetti che siano esclusive per quella regione, ovvero si presentino diverse, messe a raffronto con quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale e purche', in ogni caso, tale diversita' di disciplina sia sorretta da motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale. Tali principi, pur essendo stati posti con riferimento a norme adottate dalla Regione siciliana nell'esercizio della propria potesta' legislativa esclusiva in materia, 'a fortiori' valgono quando, come nella specie, la normativa impugnata, relativa alla Regione Friuli-Venezia Giulia, e' stata dettata, come previsto nello Statuto speciale di quella Regione, da una legge dello Stato. - S. nn. 105/1957 e, da ultimo, S. n. 84/1994. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte