Sentenza 438/1994 (ECLI:IT:COST:1994:438)
Massima numero 21056
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  12/12/1994;  Decisione del  12/12/1994
Deposito del 23/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Massime associate alla pronuncia:  21055  21057  21058  21059  21060


Titolo
SENT. 438/94 B. ELEZIONI - ELEZIONE A CONSIGLIERE REGIONALE - NORME DI LEGGE STATALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA - - INELEGGIBILITA' A CAUSA DI FUNZIONI ESERCITATE - RIMOZIONE - CONDIZIONI - CESSAZIONE ALMENO "CENTOTTANTA GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DEL QUINQUENNIO DI DURATA DEL CONSIGLIO REGIONALE" - INGIUSTIFICATA DIFFERENZA RISPETTO ALLA NORMATIVA APPLICABILE NEL RESTANTE TERRITORIO NAZIONALE, SECONDO LA QUALE LA CESSAZIONE DALLE FUNZIONI DEVE AVVENIRE "NON OLTRE IL GIORNO FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' ravvisabile alcuna ragione, connessa ad una peculiarita' di situazione relativa alla Regione Friuli-Venezia Giulia, che possa fornire valida giustificazione al fatto che la cessazione dalle funzioni, al fine di rimuovere le cause di ineleggibilita' a consigliere regionale, debba verificarsi entro un termine diverso (ed anche in misura notevole) rispetto a quello stabilito dall'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario. Va, pertanto, dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 3 del 1964, nella parte in cui prevede che le cause di ineleggibilita', indicate nel comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate "almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quadriennio (ora quinquennio) di durata del Consiglio regionale", anziche' "non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature". red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte