Sentenza 438/1994 (ECLI:IT:COST:1994:438)
Massima numero 21057
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
12/12/1994; Decisione del
12/12/1994
Deposito del 23/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Titolo
SENT. 438/94 C. ELEZIONI - ELEZIONE A CONSIGLIERE REGIONALE - NORME DI LEGGE STATALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA - INELEGGIBILITA' A CAUSA DI FUNZIONI ESERCITATE - RIMOZIONE - DISPOSIZIONI (SULLA DECORRENZA DEL PERIODO DI DURATA DEL CONSIGLIO E SUL TERMINE PER LA CESSAZIONE DELLE FUNZIONI IN CASO DI SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLO STESSO) STRETTAMENTE COLLEGATE ALLA NORMA, DICHIARATA ILLEGITTIMA, PER CUI LA CESSAZIONE DALLE FUNZIONI DEVE AVVENIRE ALMENO CENTOTTANTA GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONSIGLIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
SENT. 438/94 C. ELEZIONI - ELEZIONE A CONSIGLIERE REGIONALE - NORME DI LEGGE STATALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA - INELEGGIBILITA' A CAUSA DI FUNZIONI ESERCITATE - RIMOZIONE - DISPOSIZIONI (SULLA DECORRENZA DEL PERIODO DI DURATA DEL CONSIGLIO E SUL TERMINE PER LA CESSAZIONE DELLE FUNZIONI IN CASO DI SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLO STESSO) STRETTAMENTE COLLEGATE ALLA NORMA, DICHIARATA ILLEGITTIMA, PER CUI LA CESSAZIONE DALLE FUNZIONI DEVE AVVENIRE ALMENO CENTOTTANTA GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONSIGLIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
Testo
In conseguenza della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 3 del 1964, nella parte in cui, riguardo alla elezione del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, prevede che le cause di ineleggibilita' per funzioni esercitate, indicate nel comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate "almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quadriennio (ora quinquennio) di durata del Consiglio", anziche' "non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature", anche i commi terzo e quarto dello stesso art. 8, i quali rispettivamente prevedono, il primo la data di decorrenza del periodo di durata del Consiglio regionale (ai fini del calcolo del termine dei centottanta giorni antecedenti la scadenza di detto periodo); il secondo che, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio, le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento, e sempre che questo sia anteriore al termine di centottanta giorni di cui al secondo comma, vanno dichiarati illegittimi, ai sensi dell'art. 27, legge n. 87 del 1953. red.: S.P.
In conseguenza della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 3 del 1964, nella parte in cui, riguardo alla elezione del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, prevede che le cause di ineleggibilita' per funzioni esercitate, indicate nel comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate "almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quadriennio (ora quinquennio) di durata del Consiglio", anziche' "non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature", anche i commi terzo e quarto dello stesso art. 8, i quali rispettivamente prevedono, il primo la data di decorrenza del periodo di durata del Consiglio regionale (ai fini del calcolo del termine dei centottanta giorni antecedenti la scadenza di detto periodo); il secondo che, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio, le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento, e sempre che questo sia anteriore al termine di centottanta giorni di cui al secondo comma, vanno dichiarati illegittimi, ai sensi dell'art. 27, legge n. 87 del 1953. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27