Sentenza 438/1994 (ECLI:IT:COST:1994:438)
Massima numero 21058
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
12/12/1994; Decisione del
12/12/1994
Deposito del 23/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Titolo
SENT. 438/94 D. ELEZIONI - ELEZIONE A CONSIGLIERE REGIONALE - NORME DI LEGGE STATALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA - INELEGGIBILITA' A CAUSA DI FUNZIONI ESERCITATE - RIMOZIONE - INGIUSTIFICATA INAPPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA GENERALE PER CUI LA DOMANDA DI DIMISSIONI O DI COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA HA COMUNQUE EFFETTO, SE L'AMMINISTRAZIONE NON PROVVEDA ENTRO CINQUE GIORNI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 438/94 D. ELEZIONI - ELEZIONE A CONSIGLIERE REGIONALE - NORME DI LEGGE STATALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA - INELEGGIBILITA' A CAUSA DI FUNZIONI ESERCITATE - RIMOZIONE - INGIUSTIFICATA INAPPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA GENERALE PER CUI LA DOMANDA DI DIMISSIONI O DI COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA HA COMUNQUE EFFETTO, SE L'AMMINISTRAZIONE NON PROVVEDA ENTRO CINQUE GIORNI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La norma, contenuta nell'art. 2, quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, secondo cui la pubblica amministrazione e' tenuta a provvedere sulla domanda di dimissioni o collocamento in aspettativa entro cinque giorni dalla richiesta e, se cio' non avvenga, la domanda ha comunque effetto dal quinto giorno successivo alla sua presentazione, mira a contemperare la regola generale in base alla quale per la cessazione da cariche o uffici pubblici e' richiesta la presa d'atto ovvero l'accettazione da parte dell'amministrazione con l'esigenza, costituzionalmente garantita, che il soggetto interessato sia posto in condizioni di rimuovere la causa di ineleggibilita' con atti e comportamenti propri, senza che questi possano essere resi inefficaci da inerzia o ritardi della pubblica amministrazione. Pertanto, poiche' non e' ravvisabile alcuna razionale giustificazione a che tale disciplina di carattere generale non debba osservarsi in ordine alle elezioni del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, deve dichiararsi la illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 51 e 3 Cost., dell'art. 8, secondo comma, della legge 3 febbraio 1964, n. 3, nella parte in cui non prevede che il su citato art. 2, quinto comma, della legge n. 154 del 1981, si applichi anche in questa Regione. - Sull'art. 2, quinto comma, della legge n. 154 del 1981, v. S. nn. 309/1991 e 388/1991. red.: S.P.
La norma, contenuta nell'art. 2, quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, secondo cui la pubblica amministrazione e' tenuta a provvedere sulla domanda di dimissioni o collocamento in aspettativa entro cinque giorni dalla richiesta e, se cio' non avvenga, la domanda ha comunque effetto dal quinto giorno successivo alla sua presentazione, mira a contemperare la regola generale in base alla quale per la cessazione da cariche o uffici pubblici e' richiesta la presa d'atto ovvero l'accettazione da parte dell'amministrazione con l'esigenza, costituzionalmente garantita, che il soggetto interessato sia posto in condizioni di rimuovere la causa di ineleggibilita' con atti e comportamenti propri, senza che questi possano essere resi inefficaci da inerzia o ritardi della pubblica amministrazione. Pertanto, poiche' non e' ravvisabile alcuna razionale giustificazione a che tale disciplina di carattere generale non debba osservarsi in ordine alle elezioni del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, deve dichiararsi la illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 51 e 3 Cost., dell'art. 8, secondo comma, della legge 3 febbraio 1964, n. 3, nella parte in cui non prevede che il su citato art. 2, quinto comma, della legge n. 154 del 1981, si applichi anche in questa Regione. - Sull'art. 2, quinto comma, della legge n. 154 del 1981, v. S. nn. 309/1991 e 388/1991. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte