Sentenza 439/1994 (ECLI:IT:COST:1994:439)
Massima numero 21180
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
12/12/1994; Decisione del
12/12/1994
Deposito del 23/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Massime associate alla pronuncia:
21181
Titolo
SENT. 439/94 A. PENSIONI - DIFFERIMENTO, FINO ALL'1 GENNAIO 1994, DELLA CORRESPONSIONE DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' PER I SOGGETTI CHE AL 31 DICEMBRE 1992 POSSEDEVANO I REQUISITI PREVISTI DAI RISPETTIVI ORDINAMENTI - APPLICABILITA' AL PERSONALE DELLA SCUOLA - OMESSA CONSIDERAZIONE DELLA SPECIFICA LEGISLAZIONE SECONDO CUI LE DIMISSIONI PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA HANNO EFFETTO DALL'1 SETTEMBRE - IRRAZIONALITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 439/94 A. PENSIONI - DIFFERIMENTO, FINO ALL'1 GENNAIO 1994, DELLA CORRESPONSIONE DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' PER I SOGGETTI CHE AL 31 DICEMBRE 1992 POSSEDEVANO I REQUISITI PREVISTI DAI RISPETTIVI ORDINAMENTI - APPLICABILITA' AL PERSONALE DELLA SCUOLA - OMESSA CONSIDERAZIONE DELLA SPECIFICA LEGISLAZIONE SECONDO CUI LE DIMISSIONI PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA HANNO EFFETTO DALL'1 SETTEMBRE - IRRAZIONALITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
La legislazione relativa alla posizione giuridica del personale della scuola contempla un meccanismo specifico per l'accettazione delle dimissioni, le quali hanno effetto dall'1 settembre in ragione della necessaria continuita' di prestazioni durante l'anno scolastico (ove presentate dopo il 31 marzo di un determinato anno, ma prima dell'inizio di quello successivo, le dimissioni hanno effetto dall'1 settembre dell'anno che segue), con una sequenza procedurale che, quindi, limita la libera determinazione degli interessati, al fine di meglio soddisfare, evitando disfunzioni e discontinuita', il canone di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. in questo delicato settore dell'amministrazione pubblica. Alla luce di tale premessa l'applicazione al personale della scuola delle disposizioni di cui al d.l. n. 384/1992 circa il differimento, fino all'1 gennaio 1994, della corresponsione della pensione di anzianita' per i soggetti che al 31 dicembre 1992 possedevano i requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti, genera una grave irrazionalita', giacche' tale differimento all'1 gennaio 1994 dell'accesso alla pensione mal si combina con l'ordinamento scolastico, con la conseguenza di recare una lesione del tutto ingiustificata al personale della scuola, soggetto, com'e', a un regime specifico per l'accettazione delle dimissione volontarie. Va dunque dichiarata l'incostituzionalita', in riferimento all'art. 3 Cost. - restando assorbite le censure mosse con riferimento agli artt. 36 e 38 Cost. - dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies, d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, in l. 14 novembre 1992, n. 438, nella parte in cui differisce, fino all'1 gennaio 1994, la corresponsione della pensione al personale della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dall'1 settembre 1993. red.: F.S. rev.: S.P.
La legislazione relativa alla posizione giuridica del personale della scuola contempla un meccanismo specifico per l'accettazione delle dimissioni, le quali hanno effetto dall'1 settembre in ragione della necessaria continuita' di prestazioni durante l'anno scolastico (ove presentate dopo il 31 marzo di un determinato anno, ma prima dell'inizio di quello successivo, le dimissioni hanno effetto dall'1 settembre dell'anno che segue), con una sequenza procedurale che, quindi, limita la libera determinazione degli interessati, al fine di meglio soddisfare, evitando disfunzioni e discontinuita', il canone di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. in questo delicato settore dell'amministrazione pubblica. Alla luce di tale premessa l'applicazione al personale della scuola delle disposizioni di cui al d.l. n. 384/1992 circa il differimento, fino all'1 gennaio 1994, della corresponsione della pensione di anzianita' per i soggetti che al 31 dicembre 1992 possedevano i requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti, genera una grave irrazionalita', giacche' tale differimento all'1 gennaio 1994 dell'accesso alla pensione mal si combina con l'ordinamento scolastico, con la conseguenza di recare una lesione del tutto ingiustificata al personale della scuola, soggetto, com'e', a un regime specifico per l'accettazione delle dimissione volontarie. Va dunque dichiarata l'incostituzionalita', in riferimento all'art. 3 Cost. - restando assorbite le censure mosse con riferimento agli artt. 36 e 38 Cost. - dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies, d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, in l. 14 novembre 1992, n. 438, nella parte in cui differisce, fino all'1 gennaio 1994, la corresponsione della pensione al personale della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dall'1 settembre 1993. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte