Sentenza 439/1994 (ECLI:IT:COST:1994:439)
Massima numero 21181
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  12/12/1994;  Decisione del  12/12/1994
Deposito del 23/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Massime associate alla pronuncia:  21180


Titolo
SENT. 439/94 B. PENSIONI - DIFFERIMENTO, FINO ALL'1 GENNAIO 1994, DELLA CORRESPONSIONE DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' PER I SOGGETTI CHE AL 31 DICEMBRE 1992 POSSEDEVANO I REQUISITI PREVISTI DAI RISPETTIVI ORDINAMENTI - APPLICABILITA' AL PERSONALE DELLA SCUOLA - DEROGA, CON DECORRENZA 1 SETTEMBRE 1993, A CONDIZIONE DELL'ESISTENZA DI SOPRANNUMERO DI DOCENTI NELLA STESSA MATERIA E DELLO STESSO RUOLO PROVINCIALE - NORMA CHE FA SISTEMA CON DISPOSIZIONE GIA' RICONOSCIUTA' INCOSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEQUENZIALE.

Testo
L'art. 5, comma 1-bis, d.l. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, in l. 19 luglio 1993, n. 243, che per il personale della scuola, in deroga alle disposizioni che differiscono, fino all'1 gennaio 1994, la corresponsione della pensione di anzianita', ammette l'accoglimento delle domande di pensionamento, con decorrenza 1 settembre 1993, a condizione dell'esistenza di soprannumero dei docenti della stessa materia e dello stesso ruolo provinciale, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, essendo norma che fa sistema con l'art. 1, commi 1 e 2-quinquies, d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, in l. 14 novembre 1992, n. 438, gia' dichiarato incostituzionale. - Cfr. massima A. red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27