Sentenza 440/1994 (ECLI:IT:COST:1994:440)
Massima numero 21288
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  12/12/1994;  Decisione del  12/12/1994
Deposito del 23/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Massime associate alla pronuncia:  21286  21287


Titolo
SENT. 440/94 C. PENA - PENE PECUNIARIE - CONVERSIONE IN LIBERTA' CONTROLLATA O LAVORO SOSTITUTIVO A CAUSA DELLA INSOLVIBILITA' DEL CONDANNATO - CRITERIO DI RAGGUAGLIO PIU' SFAVOREVOLE PER IL CONDANNATO RISPETTO A QUELLO, RISULTANTE DA VARIAZIONI APPORTATE DAL LEGISLATORE, FRA PENE PECUNIARIE E PENE DETENTIVE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
L'identita' degli importi indicati dal legislatore del 1981 come criteri di ragguaglio da un lato tra pene pecuniarie e pene detentive e dall'altro in caso di conversione della pena pecuniaria in liberta' controllata o lavoro sostitutivo a causa della insolvibilita' del condannato (venticinquemila lire al giorno) non fu dovuta al caso, come si desume anche dalle relative disposizioni non soltanto topograficamente ma anche logicamente fra loro correlate (artt. 101 e 102 l. n. 689/1981), ma rappresento' il frutto di una precisa e coerente scelta di politica criminale, al fondo della quale stava l'avvertita esigenza, piu' volte posta in risalto dalla Corte costituzionale, di non aggravare le conseguenze che derivano dalla condanna in dipendenza delle condizioni economiche del reo. Pertanto l'immutato valore indicato per il caso di conversione della pena pecuniaria in liberta' controllata, in presenza delle modifiche apportate dalla l. n. 402/1993 in ordine al criterio di ragguaglio fra pene detentive e pene pecuniarie (elevato a lire settantacinquemila al giorno), in assenza di una chiara scelta innovativa emergente dai relativi atti parlamentari su tale specifico profilo, finisce per determinare uno svuotamento delle finalita' tipiche che l'istituto della conversine deve soddisfare, con conseguente grave compromissione del principio di eguaglianza, spettando quindi alla Corte il compito di riadeguare il sistema, ormai incrinato, negli stessi termini e nelle stesse proporzioni che il legislatore, facendo corretto uso del proprio potere discrezionale, aveva previsto prima della novella. Conseguentemente deve essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 102, terzo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilita' del condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, anziche' settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila, di pena pecuniaria per un giorno di liberta' controllata. red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte