Sentenza 441/1994 (ECLI:IT:COST:1994:441)
Massima numero 21061
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
12/12/1994; Decisione del
12/12/1994
Deposito del 23/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Titolo
SENT. 441/94 A. REGIONI IN GENERE - POTESTA' LEGISLATIVA - LIMITE DEL DIRITTO PRIVATO - APPLICAZIONI - GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE - DIVIETO DI DEROGHE ALLA NORMATIVA STATALE NELLA SFERA DEI RAPPORTI INTERSOGGETTIVI ATTINENTI ALLE SOCIETA' - POSSIBILITA' DI ECCEZIONI - CONDIZIONI.
SENT. 441/94 A. REGIONI IN GENERE - POTESTA' LEGISLATIVA - LIMITE DEL DIRITTO PRIVATO - APPLICAZIONI - GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE - DIVIETO DI DEROGHE ALLA NORMATIVA STATALE NELLA SFERA DEI RAPPORTI INTERSOGGETTIVI ATTINENTI ALLE SOCIETA' - POSSIBILITA' DI ECCEZIONI - CONDIZIONI.
Testo
Come la Corte ha gia' avuto modo di chiarire, il limite del diritto privato vieta alle leggi regionali di derogare alla normativa statale nella sfera dei rapporti intersoggettivi attinenti alle societa'. Sono ammissibili deroghe alla legislazione di diritto privato nell'area dei rapporti che intercorrono tra la societa' privata e l'amministrazione regionale, ma e' necessario che esse non rechino violazione dei principi civilistici, ancorche' indiretta, e non risultino manifestamente irragionevoli. - V., 'ex plurimis', S. n. 35/1992. red.: S.P.
Come la Corte ha gia' avuto modo di chiarire, il limite del diritto privato vieta alle leggi regionali di derogare alla normativa statale nella sfera dei rapporti intersoggettivi attinenti alle societa'. Sono ammissibili deroghe alla legislazione di diritto privato nell'area dei rapporti che intercorrono tra la societa' privata e l'amministrazione regionale, ma e' necessario che esse non rechino violazione dei principi civilistici, ancorche' indiretta, e non risultino manifestamente irragionevoli. - V., 'ex plurimis', S. n. 35/1992. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte