Sentenza 441/1994 (ECLI:IT:COST:1994:441)
Massima numero 21062
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
12/12/1994; Decisione del
12/12/1994
Deposito del 23/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Titolo
SENT. 441/94 B. REGIONE LAZIO - MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI LA FI.LA.S. S.P.A. (FINANZIARIA LAZIALE DI SVILUPPO) - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - ORGANI SOCIETARI - INDIVIDUAZIONE NUMERO E MODALITA' DI NOMINA DEI SINGOLI COMPONENTI - NON CONFORMITA' DELLE NORME APPROVATE AI PRINCIPI DEL CODICE CIVILE - RICONOSCIUTA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 441/94 B. REGIONE LAZIO - MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI LA FI.LA.S. S.P.A. (FINANZIARIA LAZIALE DI SVILUPPO) - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - ORGANI SOCIETARI - INDIVIDUAZIONE NUMERO E MODALITA' DI NOMINA DEI SINGOLI COMPONENTI - NON CONFORMITA' DELLE NORME APPROVATE AI PRINCIPI DEL CODICE CIVILE - RICONOSCIUTA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non risultano conformi ai principi stabiliti dal codice civile riguardo agli organi delle societa' per azioni e in particolare delle societa' con partecipazione di enti pubblici, le impugnate disposizioni dell'art. 4 della legge della Regione Lazio, riapprovata il 20 aprile 1994, concernente la FI.LA.S. s.p.a. (Finanziaria laziale di sviluppo). La inclusione, in base al comma 1 dell'articolo, tra gli organi societari, in aggiunta a quelli individuati dal codice civile, del presidente, e' infatti in contrasto con l'art. 2380, terzo comma, cod. civ., che contempla solo un presidente del consiglio di amministrazione, da questo prescelto. A sua volta, il diretto riconoscimento alla Regione, nel comma 2, del potere di designare consiglieri e sindaci, pur essendo accompagnato da una clausola di salvaguardia degli artt. 2458, 2460 e 2386 cod. civ., non e' in regola con l'art. 2458, il quale dispone che quando lo Stato o altro ente pubblico partecipa ad una societa' per azioni, sia l'atto costitutivo della societa' - e non, dunque, la legge regionale - a conferire a tal soggetto la facolta' di nominare uno o piu' amministratori o sindaci. Ed anche il meccanismo introdotto dal comma 4 riguardo alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci, e le previsioni del comma 5 circa il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, si discostano dagli schemi codicistici, e precisamente, il primo, dagli artt. 2458 e 2460, e, il secondo, dall'art. 2380 cod. civ., ai sensi del quale la materia va rimessa all'atto costitutivo della societa', mentre il comma 6, ultimo periodo, nel disciplinare la nomina del direttore generale e dei rappresentanti della FI.LA.S., negli organi delle societa' partecipate, interferisce nell'organizzazione della societa' per azioni e dei soggetti nei quali la FI.LA.S. assume partecipazioni minoritarie. Percio', in accoglimento del ricorso del Presidente del Consiglio, le indicate disposizioni vanno dichiarate illegittime per violazione dei limiti della potesta' legislativa regionale - cosi' come stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale - in materia di rapporti di diritto privato. - V. la precedente massima A. red.: S.P.
Non risultano conformi ai principi stabiliti dal codice civile riguardo agli organi delle societa' per azioni e in particolare delle societa' con partecipazione di enti pubblici, le impugnate disposizioni dell'art. 4 della legge della Regione Lazio, riapprovata il 20 aprile 1994, concernente la FI.LA.S. s.p.a. (Finanziaria laziale di sviluppo). La inclusione, in base al comma 1 dell'articolo, tra gli organi societari, in aggiunta a quelli individuati dal codice civile, del presidente, e' infatti in contrasto con l'art. 2380, terzo comma, cod. civ., che contempla solo un presidente del consiglio di amministrazione, da questo prescelto. A sua volta, il diretto riconoscimento alla Regione, nel comma 2, del potere di designare consiglieri e sindaci, pur essendo accompagnato da una clausola di salvaguardia degli artt. 2458, 2460 e 2386 cod. civ., non e' in regola con l'art. 2458, il quale dispone che quando lo Stato o altro ente pubblico partecipa ad una societa' per azioni, sia l'atto costitutivo della societa' - e non, dunque, la legge regionale - a conferire a tal soggetto la facolta' di nominare uno o piu' amministratori o sindaci. Ed anche il meccanismo introdotto dal comma 4 riguardo alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci, e le previsioni del comma 5 circa il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, si discostano dagli schemi codicistici, e precisamente, il primo, dagli artt. 2458 e 2460, e, il secondo, dall'art. 2380 cod. civ., ai sensi del quale la materia va rimessa all'atto costitutivo della societa', mentre il comma 6, ultimo periodo, nel disciplinare la nomina del direttore generale e dei rappresentanti della FI.LA.S., negli organi delle societa' partecipate, interferisce nell'organizzazione della societa' per azioni e dei soggetti nei quali la FI.LA.S. assume partecipazioni minoritarie. Percio', in accoglimento del ricorso del Presidente del Consiglio, le indicate disposizioni vanno dichiarate illegittime per violazione dei limiti della potesta' legislativa regionale - cosi' come stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale - in materia di rapporti di diritto privato. - V. la precedente massima A. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
codice civile
n. 0
art. 2458
codice civile
n. 0
art. 2460
codice civile
n. 0
art. 2380
codice civile
n. 0
art. 2386