Sentenza 441/1994 (ECLI:IT:COST:1994:441)
Massima numero 21063
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  12/12/1994;  Decisione del  12/12/1994
Deposito del 23/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Massime associate alla pronuncia:  21061  21062  21064  21065


Titolo
SENT. 441/94 C. REGIONE LAZIO - MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI LA FI.LA.S. S.P.A. (FINANZIARIA LAZIALE DI SVILUPPO) - ORGANI SOCIETARI - REQUISITI PER LA NOMINA A PRESIDENTE, DIRETTORE GENERALE E CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE IN RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, DEI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE IN MATERIA DI DIRITTO PRIVATO - IMPUGNATIVA DI NORMA NON MENZIONATA NELL'ATTO DI RINVIO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio contro la legge della Regione Lazio, riapprovata il 20 aprile 1994, concernente la individuazione, il numero e le modalita' di nomina dei componenti degli organi della FI.LA.S. s.p.a. (Finanziaria laziale di sviluppo), non puo' aver corso la impugnativa delle disposizioni dettate dall'art. 5, comma primo, riguardo ai requisiti per poter ricoprire le cariche di presidente, direttore generale e componente del consiglio di amministrazione. Nell'atto di rinvio della prima delibera del Consiglio regionale, in data 13 ottobre 1993, l'unico articolo della stessa a cui si fa riferimento e' infatti l'art. 4. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117 Cost., dell'art. 5, comma primo, della legge della Regione Lazio, riapprovata il 20 aprile 1994). - V. la precedente massima B. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

codice civile    n. 0  art. 2458  

codice civile    n. 0  art. 2460  

codice civile    n. 0  art. 2396