Sentenza 441/1994 (ECLI:IT:COST:1994:441)
Massima numero 21063
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
12/12/1994; Decisione del
12/12/1994
Deposito del 23/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Titolo
SENT. 441/94 C. REGIONE LAZIO - MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI LA FI.LA.S. S.P.A. (FINANZIARIA LAZIALE DI SVILUPPO) - ORGANI SOCIETARI - REQUISITI PER LA NOMINA A PRESIDENTE, DIRETTORE GENERALE E CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE IN RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, DEI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE IN MATERIA DI DIRITTO PRIVATO - IMPUGNATIVA DI NORMA NON MENZIONATA NELL'ATTO DI RINVIO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 441/94 C. REGIONE LAZIO - MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI LA FI.LA.S. S.P.A. (FINANZIARIA LAZIALE DI SVILUPPO) - ORGANI SOCIETARI - REQUISITI PER LA NOMINA A PRESIDENTE, DIRETTORE GENERALE E CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE IN RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, DEI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE IN MATERIA DI DIRITTO PRIVATO - IMPUGNATIVA DI NORMA NON MENZIONATA NELL'ATTO DI RINVIO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio contro la legge della Regione Lazio, riapprovata il 20 aprile 1994, concernente la individuazione, il numero e le modalita' di nomina dei componenti degli organi della FI.LA.S. s.p.a. (Finanziaria laziale di sviluppo), non puo' aver corso la impugnativa delle disposizioni dettate dall'art. 5, comma primo, riguardo ai requisiti per poter ricoprire le cariche di presidente, direttore generale e componente del consiglio di amministrazione. Nell'atto di rinvio della prima delibera del Consiglio regionale, in data 13 ottobre 1993, l'unico articolo della stessa a cui si fa riferimento e' infatti l'art. 4. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117 Cost., dell'art. 5, comma primo, della legge della Regione Lazio, riapprovata il 20 aprile 1994). - V. la precedente massima B. red.: S.P.
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio contro la legge della Regione Lazio, riapprovata il 20 aprile 1994, concernente la individuazione, il numero e le modalita' di nomina dei componenti degli organi della FI.LA.S. s.p.a. (Finanziaria laziale di sviluppo), non puo' aver corso la impugnativa delle disposizioni dettate dall'art. 5, comma primo, riguardo ai requisiti per poter ricoprire le cariche di presidente, direttore generale e componente del consiglio di amministrazione. Nell'atto di rinvio della prima delibera del Consiglio regionale, in data 13 ottobre 1993, l'unico articolo della stessa a cui si fa riferimento e' infatti l'art. 4. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117 Cost., dell'art. 5, comma primo, della legge della Regione Lazio, riapprovata il 20 aprile 1994). - V. la precedente massima B. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
codice civile
n. 0
art. 2458
codice civile
n. 0
art. 2460
codice civile
n. 0
art. 2396