Sentenza 441/1994 (ECLI:IT:COST:1994:441)
Massima numero 21065
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
12/12/1994; Decisione del
12/12/1994
Deposito del 23/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Titolo
SENT. 441/94 E. REGIONE LAZIO - LEGGE N. 13 DEL 1974 - COSTITUZIONE DELLA FI.LA.S. S.P.A. (FINANZIARIA LAZIALE DI SVILUPPO) - INDIVIDUAZIONE, NUMERO E MODALITA' DI NOMINA DEGLI ORGANI SOCIETARI - NORME DI CONTENUTO ANALOGO ALLE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERA LEGISLATIVA RIAPPROVATA IL 20 APRILE 1994, RICONOSCIUTE DALLA CORTE COSTITUZIONALE ILLEGITTIME SU RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
SENT. 441/94 E. REGIONE LAZIO - LEGGE N. 13 DEL 1974 - COSTITUZIONE DELLA FI.LA.S. S.P.A. (FINANZIARIA LAZIALE DI SVILUPPO) - INDIVIDUAZIONE, NUMERO E MODALITA' DI NOMINA DEGLI ORGANI SOCIETARI - NORME DI CONTENUTO ANALOGO ALLE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERA LEGISLATIVA RIAPPROVATA IL 20 APRILE 1994, RICONOSCIUTE DALLA CORTE COSTITUZIONALE ILLEGITTIME SU RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
Testo
Negli artt. 4, commi primo e quinto, e 5, commi primo e secondo, della legge della Regione Lazio 15 febbraio 1974, n. 13 (concernente la costituzione della FI.LA.S. s.p.a. (Finanziaria laziale di sviluppo) sono contenute norme di contenuto analogo a quelle dell'art. 4, commi primo, secondo, quarto, quinto e sesto della delibera legislativa della stessa Regione, riapprovata il 20 aprile 1994, sulla individuazione, numero e modalita' di nomina dei componenti gli organi di tale Societa', riconosciute dalla Corte incostituzionali. Pertanto, in conseguenza della decisione adottata nei confronti di queste, vanno dichiarate illegittime, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, anche le su indicate disposizioni della legge n. 13 del 1974. - V. le precedenti massime B e D. red.: S.P.
Negli artt. 4, commi primo e quinto, e 5, commi primo e secondo, della legge della Regione Lazio 15 febbraio 1974, n. 13 (concernente la costituzione della FI.LA.S. s.p.a. (Finanziaria laziale di sviluppo) sono contenute norme di contenuto analogo a quelle dell'art. 4, commi primo, secondo, quarto, quinto e sesto della delibera legislativa della stessa Regione, riapprovata il 20 aprile 1994, sulla individuazione, numero e modalita' di nomina dei componenti gli organi di tale Societa', riconosciute dalla Corte incostituzionali. Pertanto, in conseguenza della decisione adottata nei confronti di queste, vanno dichiarate illegittime, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, anche le su indicate disposizioni della legge n. 13 del 1974. - V. le precedenti massime B e D. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27