Sentenza 441/1994 (ECLI:IT:COST:1994:441)
Massima numero 21065
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  12/12/1994;  Decisione del  12/12/1994
Deposito del 23/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Massime associate alla pronuncia:  21061  21062  21063  21064


Titolo
SENT. 441/94 E. REGIONE LAZIO - LEGGE N. 13 DEL 1974 - COSTITUZIONE DELLA FI.LA.S. S.P.A. (FINANZIARIA LAZIALE DI SVILUPPO) - INDIVIDUAZIONE, NUMERO E MODALITA' DI NOMINA DEGLI ORGANI SOCIETARI - NORME DI CONTENUTO ANALOGO ALLE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERA LEGISLATIVA RIAPPROVATA IL 20 APRILE 1994, RICONOSCIUTE DALLA CORTE COSTITUZIONALE ILLEGITTIME SU RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.

Testo
Negli artt. 4, commi primo e quinto, e 5, commi primo e secondo, della legge della Regione Lazio 15 febbraio 1974, n. 13 (concernente la costituzione della FI.LA.S. s.p.a. (Finanziaria laziale di sviluppo) sono contenute norme di contenuto analogo a quelle dell'art. 4, commi primo, secondo, quarto, quinto e sesto della delibera legislativa della stessa Regione, riapprovata il 20 aprile 1994, sulla individuazione, numero e modalita' di nomina dei componenti gli organi di tale Societa', riconosciute dalla Corte incostituzionali. Pertanto, in conseguenza della decisione adottata nei confronti di queste, vanno dichiarate illegittime, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, anche le su indicate disposizioni della legge n. 13 del 1974. - V. le precedenti massime B e D. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27