Sentenza 442/1994 (ECLI:IT:COST:1994:442)
Massima numero 21066
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
12/12/1994; Decisione del
12/12/1994
Deposito del 23/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 442/94. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - TRASFORMAZIONE DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO IN GIUDIZIO ABBREVIATO - INNESTO DEL GIUDIZIO ABBREVIATO NEI DIBATTIMENTI CHE PROSEGUONO CON L'OSSERVANZA DELLE NORME DEL CODICE ABROGATO - PREVISIONE, IN ENTRAMBE LE IPOTESI, IN BASE ALLA NORMATIVA DEL CODICE E A DISPOSIZIONE TRANSITORIA, DEL CONSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO QUALE PRESUPPOSTO DEL RITO ABBREVIATO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E STRETTA LEGALITA' - QUESTIONE RISOLUBILE, PER LE RIPERCUSSIONI SU ALTRE NORME E LA PLURALITA' DI POSSIBILI SCELTE CHE COMPORTA, SOLO ATTRAVERSO UN INTERVENTO, GIA' PERALTRO SOLLECITATO, DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 442/94. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - TRASFORMAZIONE DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO IN GIUDIZIO ABBREVIATO - INNESTO DEL GIUDIZIO ABBREVIATO NEI DIBATTIMENTI CHE PROSEGUONO CON L'OSSERVANZA DELLE NORME DEL CODICE ABROGATO - PREVISIONE, IN ENTRAMBE LE IPOTESI, IN BASE ALLA NORMATIVA DEL CODICE E A DISPOSIZIONE TRANSITORIA, DEL CONSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO QUALE PRESUPPOSTO DEL RITO ABBREVIATO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E STRETTA LEGALITA' - QUESTIONE RISOLUBILE, PER LE RIPERCUSSIONI SU ALTRE NORME E LA PLURALITA' DI POSSIBILI SCELTE CHE COMPORTA, SOLO ATTRAVERSO UN INTERVENTO, GIA' PERALTRO SOLLECITATO, DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento ai principi di eguaglianza e di stretta legalita', nei confronti delle disposizioni dell'art. 452, secondo comma, cod. proc. pen., (sulla trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato) e dell'art. 247, secondo comma, d.lgs. n. 271, (che regola l'innesto del giudizio abbreviato nei dibattimenti a cui continuano ad applicarsi le norme del codice abrogato), nelle parti in cui fanno dipendente l'ammissibilita' del giudizio abbreviato (anche) dal consenso del pubblico ministero, non e' suscettibile di accoglimento. Infatti, pur non negandosi il peso dei problemi posti, anche in tali ipotesi, dalla possibile incidenza - da tempo in evidenza nelle pronunce della Corte in materia - sulla esperibilita' del rito abbreviato e del piu' favorevole trattamento sanzionatorio che questo comporta, di scelte discrezionali e insindacabili del pubblico ministero, le conseguenze della eliminazione - su cui si appunta il 'petitum' - del consenso del pubblico ministero quale presupposto del giudizio abbreviato, (quali le ripercussioni sulla disciplina degli altri tipi di giudizio abbreviato e le ulteriori censure di incostituzionalita' che ne deriverebbero, e sui limiti di appellabilita' della sentenza da parte del pubblico ministero, stabiliti dall'art. 443, richiamato dall'art. 452) e la pluralita' di scelte implicita nei necessari interventi manipolativi (tra cui la disciplina del diritto del pubblico ministero alla prova e della parte privata alla controprova, che, divenuto il giudice arbitro della formazione del materiale probatorio, dovrebbe essere elaborata) dimostrano che la via per superare i non ingiustificati dubbi di incostituzionalita' della disciplina in questione, non puo' essere che quella legislativa, nel quadro di una organica e generale riforma del giudizio abbreviato, secondo le linee e i principi gia' indicati dalla Corte. Va pertanto rinnovato il pressante invito gia' espresso al riguardo, con l'avvertenza che, perdurando, da parte degli organi costituzionali competenti, l'attuale stato di inerzia, la Corte, ove investita di ulteriori questioni sul tema, non potrebbe esimersi dall'adottare decisioni piu' drastiche. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., degli artt. 452, secondo comma, cod. proc. pen., e 247, secondo comma, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271). - Cfr. S. nn. 92/1992, 187/1992, 56/1993 e 129/1993. red.: S.P.
La questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento ai principi di eguaglianza e di stretta legalita', nei confronti delle disposizioni dell'art. 452, secondo comma, cod. proc. pen., (sulla trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato) e dell'art. 247, secondo comma, d.lgs. n. 271, (che regola l'innesto del giudizio abbreviato nei dibattimenti a cui continuano ad applicarsi le norme del codice abrogato), nelle parti in cui fanno dipendente l'ammissibilita' del giudizio abbreviato (anche) dal consenso del pubblico ministero, non e' suscettibile di accoglimento. Infatti, pur non negandosi il peso dei problemi posti, anche in tali ipotesi, dalla possibile incidenza - da tempo in evidenza nelle pronunce della Corte in materia - sulla esperibilita' del rito abbreviato e del piu' favorevole trattamento sanzionatorio che questo comporta, di scelte discrezionali e insindacabili del pubblico ministero, le conseguenze della eliminazione - su cui si appunta il 'petitum' - del consenso del pubblico ministero quale presupposto del giudizio abbreviato, (quali le ripercussioni sulla disciplina degli altri tipi di giudizio abbreviato e le ulteriori censure di incostituzionalita' che ne deriverebbero, e sui limiti di appellabilita' della sentenza da parte del pubblico ministero, stabiliti dall'art. 443, richiamato dall'art. 452) e la pluralita' di scelte implicita nei necessari interventi manipolativi (tra cui la disciplina del diritto del pubblico ministero alla prova e della parte privata alla controprova, che, divenuto il giudice arbitro della formazione del materiale probatorio, dovrebbe essere elaborata) dimostrano che la via per superare i non ingiustificati dubbi di incostituzionalita' della disciplina in questione, non puo' essere che quella legislativa, nel quadro di una organica e generale riforma del giudizio abbreviato, secondo le linee e i principi gia' indicati dalla Corte. Va pertanto rinnovato il pressante invito gia' espresso al riguardo, con l'avvertenza che, perdurando, da parte degli organi costituzionali competenti, l'attuale stato di inerzia, la Corte, ove investita di ulteriori questioni sul tema, non potrebbe esimersi dall'adottare decisioni piu' drastiche. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., degli artt. 452, secondo comma, cod. proc. pen., e 247, secondo comma, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271). - Cfr. S. nn. 92/1992, 187/1992, 56/1993 e 129/1993. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte