Sentenza 443/1994 (ECLI:IT:COST:1994:443)
Massima numero 21041
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
12/12/1994; Decisione del
12/12/1994
Deposito del 23/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 443/94. STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - COLTIVAZIONE O FABBRICAZIONE PER USO ESCLUSIVAMENTE PERSONALE - PERMANENTE PUNIBILITA' ANCHE DOPO LA SOPRAVVENUTA DEPENALIZZAZIONE, A SEGUITO DI ABROGAZIONE REFERENDARIA, DELL'IMPORTAZIONE, ACQUISTO E DETENZIONE, PER USO UNIVOCAMENTE PROPRIO, DI DETTE SOSTANZE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITA' DI TRATTAMENTO E DI RAGIONEVOLEZZA - MANCATA VERIFICA, DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO', DELLA POSSIBILITA', GIA' PERALTRO RICONOSCIUTA IN GIURISPRUDENZA E IN DOTTRINA, DI UNA INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLE NORME IMPUGNATE - INAMMISSILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 443/94. STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - COLTIVAZIONE O FABBRICAZIONE PER USO ESCLUSIVAMENTE PERSONALE - PERMANENTE PUNIBILITA' ANCHE DOPO LA SOPRAVVENUTA DEPENALIZZAZIONE, A SEGUITO DI ABROGAZIONE REFERENDARIA, DELL'IMPORTAZIONE, ACQUISTO E DETENZIONE, PER USO UNIVOCAMENTE PROPRIO, DI DETTE SOSTANZE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITA' DI TRATTAMENTO E DI RAGIONEVOLEZZA - MANCATA VERIFICA, DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO', DELLA POSSIBILITA', GIA' PERALTRO RICONOSCIUTA IN GIURISPRUDENZA E IN DOTTRINA, DI UNA INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLE NORME IMPUGNATE - INAMMISSILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Come gia' puntualizzato, la radicale omissione, da parte del giudice 'a quo', della previa verifica della possibilita' di una esegesi adeguatrice del dato normativo impugnato costituisce motivo assorbente di inammissibilita' della questione sollevata. Percio', nella specie, non puo' darsi ingresso alla questione di legittimita' costituzionale delle norme incriminatrici della "coltivazione o fabbricazione" di sostanze stupefacenti o psicotrope univocamente destinate all'uso personale, sollevata sotto il duplice profilo della irragionevolezza e della ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alle omogenee condotte - non piu' penalmente perseguibili a seguito dell'abrogazione referendaria recepita con d.P.R. n. 171 del 1993 - di importazione, acquisto o detenzione delle medesime sostanze per l'identico uso personale. L'autorita' rimettente non si e' infatti neppur posta il problema se proprio alla luce, e nel quadro, dello 'ius superveniens', l'operata depenalizzazione della condotta di "chi... comunque detiene" sia estensibile - con interpretazione conforme al precetto costituzionale - alle condotte di chi coltiva e fabbrica le sostanze in oggetto, per il fine indicato. Come invece avrebbe dovuto, tanto piu' in quanto i primi interventi giurisprudenziali e dottrinali gia' risultano orientati in tal senso. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 28, 72, 73 e 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). - Sul dovere di verifica, nella normazione del giudizio di legittimita' costituzionale, da parte del giudice 'a quo', della possibilita' di una esegesi adeguatrice della norma impugnata, v. S. n. 456/1989. red.: S.P.
Come gia' puntualizzato, la radicale omissione, da parte del giudice 'a quo', della previa verifica della possibilita' di una esegesi adeguatrice del dato normativo impugnato costituisce motivo assorbente di inammissibilita' della questione sollevata. Percio', nella specie, non puo' darsi ingresso alla questione di legittimita' costituzionale delle norme incriminatrici della "coltivazione o fabbricazione" di sostanze stupefacenti o psicotrope univocamente destinate all'uso personale, sollevata sotto il duplice profilo della irragionevolezza e della ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alle omogenee condotte - non piu' penalmente perseguibili a seguito dell'abrogazione referendaria recepita con d.P.R. n. 171 del 1993 - di importazione, acquisto o detenzione delle medesime sostanze per l'identico uso personale. L'autorita' rimettente non si e' infatti neppur posta il problema se proprio alla luce, e nel quadro, dello 'ius superveniens', l'operata depenalizzazione della condotta di "chi... comunque detiene" sia estensibile - con interpretazione conforme al precetto costituzionale - alle condotte di chi coltiva e fabbrica le sostanze in oggetto, per il fine indicato. Come invece avrebbe dovuto, tanto piu' in quanto i primi interventi giurisprudenziali e dottrinali gia' risultano orientati in tal senso. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 28, 72, 73 e 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). - Sul dovere di verifica, nella normazione del giudizio di legittimita' costituzionale, da parte del giudice 'a quo', della possibilita' di una esegesi adeguatrice della norma impugnata, v. S. n. 456/1989. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 05/06/1993
n. 171
art. 0