Sentenza 444/1994 (ECLI:IT:COST:1994:444)
Massima numero 21207
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
12/12/1994; Decisione del
12/12/1994
Deposito del 23/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Titolo
SENT. 444/94 A. DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO - TRASFERIMENTO ALLA REGIONE SICILIA DEGLI 'UFFICI DEL GENIO CIVILE A COMPETENZA GENERALE' (CON ESCLUSIONE DELLE SEZIONI CHE ESERCITANO FUNZIONI RIMASTE DI COMPETENZA STATALE) PER L'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE - PROGETTO DI RIPARTIZIONE, CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE, DEI LOCALI DELL'EX UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA, IN VIA NATELLI - ASSEGNAZIONE ALLA REGIONE DI META' SOLTANTO DI TALI LOCALI E RISERVA ALLO STATO DELL'ALTRA META' - LAMENTATA INIQUITA', IN RICORSO DELLA REGIONE SICILIA, DELLA RIPARTIZIONE E VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA REGIONALE IN MATERIA NONCHE' INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI INTESA CON LA REGIONE STESSA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER ASSERITA CONFIGURABILITA' DEL CONFLITTO COME 'VINDICATIO REI' - REIEZIONE.
SENT. 444/94 A. DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO - TRASFERIMENTO ALLA REGIONE SICILIA DEGLI 'UFFICI DEL GENIO CIVILE A COMPETENZA GENERALE' (CON ESCLUSIONE DELLE SEZIONI CHE ESERCITANO FUNZIONI RIMASTE DI COMPETENZA STATALE) PER L'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE - PROGETTO DI RIPARTIZIONE, CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE, DEI LOCALI DELL'EX UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA, IN VIA NATELLI - ASSEGNAZIONE ALLA REGIONE DI META' SOLTANTO DI TALI LOCALI E RISERVA ALLO STATO DELL'ALTRA META' - LAMENTATA INIQUITA', IN RICORSO DELLA REGIONE SICILIA, DELLA RIPARTIZIONE E VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA REGIONALE IN MATERIA NONCHE' INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI INTESA CON LA REGIONE STESSA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER ASSERITA CONFIGURABILITA' DEL CONFLITTO COME 'VINDICATIO REI' - REIEZIONE.
Testo
Nel ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Sicilia, in relazione al decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, n. 43205 del 5 novembre 1992 - con il quale e' stato approvato il progetto di ripartizione tra lo Stato e la Regione medesima, dell'immobile, sede dell'ex ufficio del Genio civile di Ragusa - si evince, dal raccordo tra i motivi del ricorso stesso, che oggetto sostanziale del contendere e' l'asserita lesione delle competenze spettanti alla regione in materia di opere pubbliche, in ordine al trasferimento alle proprie dipendenze - avvenuto 'ope legis' - degli 'uffici del Genio civile a competenza generale' e dei relativi immobili (artt. 14, lett. f), g), i), s) e 43, statuto speciale, art. 2, primo co., d.P.R. n. 878 del 1950): ed, in particolare che la contestazione della regione verte sulla non esclusiva spettanza in capo allo Stato, della potesta' di individuare le sedi degli uffici per l'espletamento delle funzioni ad esso residuate nella materia predetta. Pertanto, anche in considerazione dell'evidente nesso di strumentalita' che collega l'immobile in questione all'esercizio delle funzioni nella materia delle opere pubbliche, deve escludersi, con conseguente rigetto della relativa eccezione di inammissibilita', che il conflitto in esame possa configurarsi, secondo quanto sostenuto dall'Avvocatura, come 'vindicatio rei'. - V. S. 351/1991, per un conflitto analogo, concernente beni ubicati nella regione Veneto assegnati all'Ispettorato generale enti disciolti e, da ultimo, sulla proponibilita' del conflitto di attribuzione non soltanto per rivendicare la titolarita' di attribuzioni costituzionalmente conferite, ma anche per la difesa di proprie competenze costituzionali, che si assumono lese dall'esercizio illegittimo di poteri altrui, S. nn. 211/1994, 126/1994, e precedenti ivi richiamati. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Nel ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Sicilia, in relazione al decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, n. 43205 del 5 novembre 1992 - con il quale e' stato approvato il progetto di ripartizione tra lo Stato e la Regione medesima, dell'immobile, sede dell'ex ufficio del Genio civile di Ragusa - si evince, dal raccordo tra i motivi del ricorso stesso, che oggetto sostanziale del contendere e' l'asserita lesione delle competenze spettanti alla regione in materia di opere pubbliche, in ordine al trasferimento alle proprie dipendenze - avvenuto 'ope legis' - degli 'uffici del Genio civile a competenza generale' e dei relativi immobili (artt. 14, lett. f), g), i), s) e 43, statuto speciale, art. 2, primo co., d.P.R. n. 878 del 1950): ed, in particolare che la contestazione della regione verte sulla non esclusiva spettanza in capo allo Stato, della potesta' di individuare le sedi degli uffici per l'espletamento delle funzioni ad esso residuate nella materia predetta. Pertanto, anche in considerazione dell'evidente nesso di strumentalita' che collega l'immobile in questione all'esercizio delle funzioni nella materia delle opere pubbliche, deve escludersi, con conseguente rigetto della relativa eccezione di inammissibilita', che il conflitto in esame possa configurarsi, secondo quanto sostenuto dall'Avvocatura, come 'vindicatio rei'. - V. S. 351/1991, per un conflitto analogo, concernente beni ubicati nella regione Veneto assegnati all'Ispettorato generale enti disciolti e, da ultimo, sulla proponibilita' del conflitto di attribuzione non soltanto per rivendicare la titolarita' di attribuzioni costituzionalmente conferite, ma anche per la difesa di proprie competenze costituzionali, che si assumono lese dall'esercizio illegittimo di poteri altrui, S. nn. 211/1994, 126/1994, e precedenti ivi richiamati. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 43
statuto regione Sicilia
art. 43
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 30/07/1950
n. 878
art. 2
decreto del Presidente della Repubblica 01/07/1977
n. 683
art. 2
decreto del Presidente della Repubblica 01/12/1961
n. 1825
art. 5