Sentenza 444/1994 (ECLI:IT:COST:1994:444)
Massima numero 21208
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
12/12/1994; Decisione del
12/12/1994
Deposito del 23/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Titolo
SENT. 444/94 B. DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO - TRASFERIMENTO ALLA REGIONE SICILIA DEGLI 'UFFICI DEL GENIO CIVILE A COMPETENZA GENERALE' (CON ESCLUSIONE DELLE SEZIONI CHE ESERCITANO FUNZIONI RIMASTE DI COMPETENZA STATALE) PER L'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE - PROGETTO DI RIPARTIZIONE, CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE, DEI LOCALI DELL'EX UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA, IN VIA NATELLI - ASSEGNAZIONE ALLA REGIONE DI META' SOLTANTO DI TALI LOCALI E RISERVA ALLO STATO DELL'ALTRA META' - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI INTESA CON LA REGIONE, CON CONSEGUENTE LESIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DEL DECRETO CONTESTATO.
SENT. 444/94 B. DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO - TRASFERIMENTO ALLA REGIONE SICILIA DEGLI 'UFFICI DEL GENIO CIVILE A COMPETENZA GENERALE' (CON ESCLUSIONE DELLE SEZIONI CHE ESERCITANO FUNZIONI RIMASTE DI COMPETENZA STATALE) PER L'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE - PROGETTO DI RIPARTIZIONE, CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE, DEI LOCALI DELL'EX UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA, IN VIA NATELLI - ASSEGNAZIONE ALLA REGIONE DI META' SOLTANTO DI TALI LOCALI E RISERVA ALLO STATO DELL'ALTRA META' - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI INTESA CON LA REGIONE, CON CONSEGUENTE LESIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DEL DECRETO CONTESTATO.
Testo
Posto che la disciplina statutaria e di attuazione concernente la Regione Sicilia (artt. 14, lett. f), g), i), s) e 43, statuto speciale, art. 2, primo co., d.P.R. n. 878 del 1950) stabilisce la competenza esclusiva della Regione in materia di opere pubbliche ed il passaggio alle dipendenze regionali, per l'esercizio delle relative attribuzioni, degli uffici del 'Genio civile a competenza generale' e la successione allo Stato relativamente ai diritti ed obblighi sugli immobili, sedi degli uffici stessi, va chiarito che in ordine alla procedura per il trasferimento di tali immobili - mancando, peraltro, specificazioni legislative al riguardo - si impone il rispetto del principio di leale cooperazione - cui deve ispirarsi il sistema complessivo dei rapporti tra Stato e regione - e, in particolare, dell'intesa, istituto connaturato al principio stesso, quale strumento di necessaria codeterminazione, alla stregua dell'art. 5, d.P.R. n. 1865 del 1961, il quale, per l'individuazione dei beni demaniali e patrimoniali disponibili ed indisponibili, tra cui rientrano le sedi di uffici pubblici, prevede la compilazione di appositi elenchi, a cura del ministero delle finanze, di intesa con quelli del tesoro e gli altri interessati e con l'amministrazione regionale. Con il decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con quello dei lavori pubblici n. 43205 del 5 novembre 1992, con il quale e' stato approvato il progetto di ripartizione dell'immobile, sede dell'ex ufficio del Genio civile di Ragusa, specificando che, in caso di mancata restituzione del progetto con il visto regionale, si sarebbe ugualmente provveduto all'emanazione del decreto di trasferimento, lo Stato e' tuttavia venuto meno a tale obbligo di collaborazione. Al riguardo, infatti, non puo' ritenersi sufficiente l'avvenuto adempimento, da parte dello Stato, di un mero onere di informazione ne', del resto, risulta l'esistenza di una effettiva volonta' statale di richiedere la partecipazione della regione al procedimento, poiche', anche se, nel caso - per la preminenza di ragioni di interesse pubblico - l'intesa debba considerarsi 'debole' - nel senso che il suo mancato raggiungimento non possa essere ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento stesso - occorre almeno che l'autorita' statale si attivi per promuovere la necessaria collaborazione della controparte, attraverso una fase di contatto, la quale, come gia' evidenziato dalla Corte, superi il rigido schema della sequenza non coordinata di atti unilaterali da parte dell'uno o dell'altro ente. Deve quindi dichiararsi che non spetta allo Stato approvare il richiamato progetto di ripartizione dell'immmobile in questione, senza la partecipazione della regione Sicilia, con conseguente annullamento del predetto decreto del ministro per le finanze, emanato di concerto con quello dei lavori pubblici, n. 43205 del 5 novembre 1992. - V. massima C. V. anche S. nn. 482/1991 e 21/1991 nonche', riguardo alle intese tra le amministrazioni pubbliche, la l. n. 241 del 1990, sul procedimento amministrativo. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Posto che la disciplina statutaria e di attuazione concernente la Regione Sicilia (artt. 14, lett. f), g), i), s) e 43, statuto speciale, art. 2, primo co., d.P.R. n. 878 del 1950) stabilisce la competenza esclusiva della Regione in materia di opere pubbliche ed il passaggio alle dipendenze regionali, per l'esercizio delle relative attribuzioni, degli uffici del 'Genio civile a competenza generale' e la successione allo Stato relativamente ai diritti ed obblighi sugli immobili, sedi degli uffici stessi, va chiarito che in ordine alla procedura per il trasferimento di tali immobili - mancando, peraltro, specificazioni legislative al riguardo - si impone il rispetto del principio di leale cooperazione - cui deve ispirarsi il sistema complessivo dei rapporti tra Stato e regione - e, in particolare, dell'intesa, istituto connaturato al principio stesso, quale strumento di necessaria codeterminazione, alla stregua dell'art. 5, d.P.R. n. 1865 del 1961, il quale, per l'individuazione dei beni demaniali e patrimoniali disponibili ed indisponibili, tra cui rientrano le sedi di uffici pubblici, prevede la compilazione di appositi elenchi, a cura del ministero delle finanze, di intesa con quelli del tesoro e gli altri interessati e con l'amministrazione regionale. Con il decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con quello dei lavori pubblici n. 43205 del 5 novembre 1992, con il quale e' stato approvato il progetto di ripartizione dell'immobile, sede dell'ex ufficio del Genio civile di Ragusa, specificando che, in caso di mancata restituzione del progetto con il visto regionale, si sarebbe ugualmente provveduto all'emanazione del decreto di trasferimento, lo Stato e' tuttavia venuto meno a tale obbligo di collaborazione. Al riguardo, infatti, non puo' ritenersi sufficiente l'avvenuto adempimento, da parte dello Stato, di un mero onere di informazione ne', del resto, risulta l'esistenza di una effettiva volonta' statale di richiedere la partecipazione della regione al procedimento, poiche', anche se, nel caso - per la preminenza di ragioni di interesse pubblico - l'intesa debba considerarsi 'debole' - nel senso che il suo mancato raggiungimento non possa essere ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento stesso - occorre almeno che l'autorita' statale si attivi per promuovere la necessaria collaborazione della controparte, attraverso una fase di contatto, la quale, come gia' evidenziato dalla Corte, superi il rigido schema della sequenza non coordinata di atti unilaterali da parte dell'uno o dell'altro ente. Deve quindi dichiararsi che non spetta allo Stato approvare il richiamato progetto di ripartizione dell'immmobile in questione, senza la partecipazione della regione Sicilia, con conseguente annullamento del predetto decreto del ministro per le finanze, emanato di concerto con quello dei lavori pubblici, n. 43205 del 5 novembre 1992. - V. massima C. V. anche S. nn. 482/1991 e 21/1991 nonche', riguardo alle intese tra le amministrazioni pubbliche, la l. n. 241 del 1990, sul procedimento amministrativo. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 43
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 30/07/1950
n. 878
art. 2
decreto del Presidente della Repubblica 01/07/1977
n. 683
art. 2
decreto del Presidente della Repubblica 01/12/1961
n. 1825
art. 5